La Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata in data 3 ottobre 2025 n.26681, ricapitola i principi alla base dell’istituto previsto dall’art. 141 C.d.A., affermando che: “l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta, peraltro, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile (v. Cass., Sez. Un., 35318/2022; già in precedenza, cfr. Cass., 23/06/2021, n. 17963: “In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art.141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito“, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito”); data la natura “aggiuntiva” dell’azione ex art. 141 cod. ass., qualora sia stata rigettata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall’assicurato proprietario del veicolo, vittima di un incidente stradale in quanto terzo trasportato, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 141 cod. ass., il giudice d’appello, investito di specifica impugnazione del danneggiato, ha il potere di qualificare la domanda ai sensi dell’art. 144 cod. ass. in base ai fatti costitutivi dedotti oppure deve spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non è legittima” (v. Cass., n. 3078/2025)“.

Omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte del trasportato: è responsabile anche il conducente
La Corte di Cassazione, con due sentenze emesse in stretta successione (una il 4 ottobre



