L’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario (ex art. 149 C.d.A) può configurarsi come mero abuso processuale?

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La Corte di Cassazione con la sentenza del 9 ottobre 2025 n.27095, rileva la sussistenza di una questione di carattere nomofilattico, ritenendone così opportuno la trattazione in pubblica udienza.

Il ricorrente aveva censurato la decisione del giudice di appello che aveva tenuto conto del fatto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta. Sosteneva di aver promosso il giudizio con azione di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 209/2005, non essendo all’epoca chiaro se il legittimato passivo fosse solo la propria compagnia di assicurazione o anche il proprietario del veicolo danneggiante; ma, poiché quest’ultimo era stato successivamente ritenuto litisconsorte necessario, il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato anche nei confronti del proprietario del veicolo antagonista. In definitiva, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.

A tale proposito il Collegio osserva che: “già con sentenza n. 18724/2003 fu affermato il principio per cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l’assicuratore, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario del mezzo, la cui chiamata in giudizio integra – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383, terzo comma cod. proc. civ.“. Trattasi di principio che doveva dunque essere a conoscenza della ricorrente sia nel momento in cui istaurava il giudizio di primo grado che nel momento in cui proponeva appello avverso la sentenza emanata a definizione di quel giudizio“.

La Corte a questo punto si pone: “il problema di verificare se il difetto di integrità del contraddittorio imponga in ogni caso la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice o se, nel caso in cui a segnalare il difetto di integrità del contraddittorio sia la parte che vi ha dato causa, a fronte dell’esito negativo del giudizio di merito, ciò non possa integrare un abuso del processo, in cui l’iniziativa processuale è adottata non per tutelare il diritto di difesa del litisconsorte pretermesso o per evitare una sentenza inutiliter data, ma al solo scopo di consentire alla parte soccombente di fruire di una rinnovazione del giudizio di merito fin dal primo grado, nella speranza di ottenere un esito a sé più favorevole“.

E su tale dilemma la Suprema sarà chiamata a decidere.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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