La Corte di Cassazione con la sentenza del 9 ottobre 2025 n.27095, rileva la sussistenza di una questione di carattere nomofilattico, ritenendone così opportuno la trattazione in pubblica udienza.
Il ricorrente aveva censurato la decisione del giudice di appello che aveva tenuto conto del fatto che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta. Sosteneva di aver promosso il giudizio con azione di risarcimento diretto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 209/2005, non essendo all’epoca chiaro se il legittimato passivo fosse solo la propria compagnia di assicurazione o anche il proprietario del veicolo danneggiante; ma, poiché quest’ultimo era stato successivamente ritenuto litisconsorte necessario, il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato anche nei confronti del proprietario del veicolo antagonista. In definitiva, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
A tale proposito il Collegio osserva che: “già con sentenza n. 18724/2003 fu affermato il principio per cui “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l’assicuratore, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario del mezzo, la cui chiamata in giudizio integra – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e la relativa omissione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383, terzo comma cod. proc. civ.“. Trattasi di principio che doveva dunque essere a conoscenza della ricorrente sia nel momento in cui istaurava il giudizio di primo grado che nel momento in cui proponeva appello avverso la sentenza emanata a definizione di quel giudizio“.
La Corte a questo punto si pone: “il problema di verificare se il difetto di integrità del contraddittorio imponga in ogni caso la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice o se, nel caso in cui a segnalare il difetto di integrità del contraddittorio sia la parte che vi ha dato causa, a fronte dell’esito negativo del giudizio di merito, ciò non possa integrare un abuso del processo, in cui l’iniziativa processuale è adottata non per tutelare il diritto di difesa del litisconsorte pretermesso o per evitare una sentenza inutiliter data, ma al solo scopo di consentire alla parte soccombente di fruire di una rinnovazione del giudizio di merito fin dal primo grado, nella speranza di ottenere un esito a sé più favorevole“.
E su tale dilemma la Suprema sarà chiamata a decidere.




