Investimento del pedone e presunzione di responsabilità del conducente

studio legale palisi padova responsabilità

La Corte di Cassazione (sentenza del 3 ottobre 2025 n.26670) richiama il principio (ripetutamente affermato) secondo cui: “in caso di investimento di un pedone, per superare la presunzione di responsabilità che l’art. 2054, comma 1, cod. civ. pone a carico del conducente del veicolo investitore nella misura del 100% (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 gennaio 2019, n. 2241, Rv. 652291-01), è necessaria la dimostrazione, da parte del medesimo, che “l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia” abbia “reso inevitabile l’evento dannoso” (Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14064, Rv. 613405-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 ottobre 2001, n. 12751, Rv. 549738-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 1998, n. 12039, Rv. 521162-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 1998, n. 5983, Rv. 516500-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 aprile 1997, n. 3309, Rv. 503758-01; Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1993, n. 8451, Rv. 483364-01; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 1990, n. 3554, Rv. 466896-01)

Nel caso posto alla sua specifica valutazione , il Collegio rileva però che: “è stata solo valutata l’incidenza che la condotta del pedone ha avuto, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., ai fini dell’eventuale delimitazione del danno risarcibile, sicché tale circostanza poteva – o meglio, doveva – essere apprezzata anche solo in termini di colpa (e non di imprevedibiità). Ciò che la Corte romana ha fatto dando rilievo alla violazione, non solo del comma 2 dell’art. 190 cod. strada (che fa carico a chi attraversi la strada, in assenza di strisce pedonali, di effettuare l’attraversamento, comunque, “con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”), ma pure del comma 5 del medesimo articolo, norma a mente della quale i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai veicoli. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata che il pedone, stante “la contingente situazione ambientale (ora diurna, traffico normale, visibilità buona”, avrebbe dovuto in modo “agevole” avvedersi “del pullman che stava svoltando a destra a velocità estremamente ridotta”, ciò che, in uno con l’assenza delle strisce pedonali, gli imponeva “di attendere il momento più propizio prima di iniziare ad attraversare con la prudenza e attenzione, in concreto esigibili e nella specie mancate”, in particolare “dando la precedenza al pullman che a velocità ridotta aveva, oltretutto, quasi concluso la svolta a destra essendosi immesso per ben due terzi su via Pio IV”. Il “modus operandi” del giudice d’appello, dunque, risulta conforme a quanto affermato, di recente, da questa Corte, secondo cui, “in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell’art. 2054 – che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell’art. 1227 cod. civ. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” (Cass. Sez. 3, ord. 25 gennaio 2024, n. 2433, Rv. 670063-01). D’altra parte, che la Corte capitolina avesse ben presente che quella del conducente del veicolo investitore è – ai sensi del comma 1 dell’art. 2054 cod. civ. – una responsabilità presunta, emerge con chiarezza dal testo della sentenza impugnata. Essa, infatti, afferma che Vi.Al.(o meglio, per esso la società assicuratrice del veicolo dal medesimo condotto) non ha superato “la presunzione iuris tantum di colpa che la citata norma pone a suo carico”, e ciò “non avendo assolto l’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama