Il presupposto per lo scomputo della rendita Inail: l’omogeneità delle poste di danno

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La vicenda trae origine dall’attività lavorativa di un carpentiere saldatore elettrico e tubista, addetto alla manutenzione, riparazione e revisione di macchine e impianti a bordi delle unità navali militari dislocate dal Ministero della Difesa, che si era occupato di operazioni di taglio e saldatura di lamiere e di tubi rivestiti in amianto, rimanendo esposto quotidianamente, in ambienti angusti, a polveri di amianto, vernici, solventi, oli combustibili, fumi di combustione e polveri metalliche. Il medesimo aveva contratto un carcinoma polmonare, riconosciuto dall’I.N.A.I.L., come malattia professionale e fonte di rendita pari al 75%, dapprima in favore del medesimo e poi della vedova a seguito del suo decesso. L’attività di lavoro con esposizione ai fattori di rischio era avvenuta -secondo la decisione assunta dal Tribunale di Taranto- senza l’adozione dei previsti dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, le maschere respiratorie), e senza che vi fossero sistemi di aspirazione o captazione delle sostanze volanti negli ambienti di lavoro, con violazione delle norme antinfortunistiche. La vedova , nel reclamare il risarcimento iure hereditatis del danno biologico differenziale, del danno da invalidità temporanea e di quello morale, aveva invocato la responsabilità della società datrice di lavoro per la violazione degli artt. 1218,2087,2043 e 2050 cod. civ., anche per mancata attuazione degli obblighi di vigilanza, formazione e informazione dei dipendenti, e protezione rispetto ai potenziali danni. La responsabilità del Ministero, invece, era stata indicata dalla ricorrente anche per culpa in eligendo per aver affidato i lavori ad azienda che non garantiva la sicurezza dei lavoratori.

La Corte d’Appello, dava atto che il Tribunale aveva liquidato il danno non patrimoniale temporaneo sofferto, tanto con riferimento alla componente biologica compresa tra il momento della diagnosi e quello del decesso, quanto della sofferenza morale per la compressione delle potenzialità vitali e per la percezione dell’approssimarsi dell’exitus, confermava la decisione impugnata, là dove era stata esclusa la decurtazione della rendita I.N.A.I.L. dall’importo del risarcimento. Notava la Corte d’Appello che la rendita I.N.A.I.L. afferiva al danno biologico permanente e al danno patrimoniale per inabilità temporanea assoluta, mentre il risarcimento accordato comprendeva il danno biologico temporaneo e il danno morale e, quindi, non ricorreva l’omogeneità delle poste per provvedere allo scomputo.

La Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2025 n. 28262) conferma la predetta decisione, affermando che: “la Corte d’Appello ha reso una più articolata motivazione basata sulla possibilità di provvedere a esso secondo “poste omogenee” e sulle ragioni che l’hanno portata a escludere al caso di specie l’applicabilità della disciplina del danno differenziale introdotta dall’art. 1, comma 1256, L. 145/2018, entrata in vigore l’1.1.2019

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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