Con successivo giudizio risarcitorio, rispetto a quello mirante alla restituzione del riscatto pagato in un caso di sequestro di persona, oltre interessi legali e rivalutazione, veniva richiesta il riconoscimento degli interessi obbligazionari perduti su investimenti che erano stati estinti per pagare la somma richiesta. Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano la domanda ritenendo ostativo il giudicato derivante dalla sentenza che aveva già accolto la domanda di condanna al pagamento della somma pagata per il suddetto riscatto, con l’aggiunta degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, trattandosi della medesima voce di danno non suscettibile di essere oggetto di nuova domanda già deducibile al momento del primo giudizio. La Corte di Cassazione (sentenza del 12 ottobre 2025 n. 27244) conferma le precedenti statuizioni, rilevando di aver già chiarito, in precedenti sentenze che: “a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni conseguenza che la parte assuma di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, valendo il vincolo di giudicato sul dedotto e deducibile (Cass., Sez. U., 19/3/2025, n. 7299, sia pure in ambito contiguo relativo ai rapporti di durata, alle pagine 19-20 della motivazione, richiamando Cass. n. 8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità della riserva, Cass. n. 17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019 in merito alla distinta proposizione delle domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito, Cass. n. 6519 del 2019 in merito alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, Cass. n. 8530 del 2020 in merito alla proposizione della domanda davanti a giudici diversi, Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al risarcimento del danno morale e biologico, ancora Cass. n. 8217 del 2024 in merito alla proposizione di separate domande di risarcimento del danno extracontrattuale a seguito della perdita del padre e della madre, avvenute in un unico contesto, Cass. n. 2278 del 2023 in merito alla proposizione della domanda per danni alle cose separatamente dalla domanda per danni alle persone derivanti da un unico fatto illecito); dunque, una volta proposta ed esaminata la domanda per l’accertamento delle conseguenze di quell’illecito, un’altra domanda non può più essere avanzata, anche se non di tutti i danni conseguenza dell’unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa; è l’esigenza di un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare i possibili profili di contraddittorietà di giudicati, infatti estesi al deducibile, il principio sotteso a tale coerente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo; peraltro, nel caso in esame, è del tutto evidente che si tratta della medesima voce di danno patrimoniale, oggetto delle due successive domande, afferendo alla mancata disponibilità della somma che, se non utilizzata per il pagamento del riscatto, non avrebbe certo potuto vedere sommati gli interessi obbligazionari, relativi al suo concreto utilizzo, a quelli legali diretti a coprire non la perdita inflazionistica cui si riferisce la rivalutazione, ma proprio il mancato uso dello stesso denaro“

Con l’eventuale concorso del minore non concorre automaticamente quello dei genitori ex art. 2048 c.c.
Fin dal primo giudizio di merito, i convenuti avevano chiesto che si accertasse un ulteriore



