Evoluzione giurisprudenziale in ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale

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La Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2025 n. 28255) ritorna a rammentare l’evoluzione avutasi in ordine alla modalità di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, affermando che: “a partire da Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, è stato affermato da questa Corte che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v., Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300; 10 novembre 2021, n. 33005, che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema “a punti”; 23 giugno 2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009; 28 febbraio 2023, n. 5948; 22 gennaio 2024, n. 2239; Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n. 13701; Cass., sez. III, 6 marzo 2025, n. 6026). Questo nuovo orientamento ha propiziato l’adeguamento delle tabelle milanesi nel 2022, nel cui documento di accompagnamento è stato chiarito che non si tratta di nuove tabelle, ma di una variante basata su un “sistema a punti” con previsione di un capitolo con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.

È stato in seguito sostenuto da questa Corte che “(l)e tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l’attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (v. Cass., 37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540). Cass. 37009/2022 ha chiarito, inoltre, che “non è mai stato, e non è a tutt’oggi compito di questa Corte – in tema di distinzione, che allarma autorevole dottrina tra “merito” e “controllo della motivazione” – procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più, formulare l’auspicio – nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore – della costruzione di una tabella unica nazionale, all’esito di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio ed alla elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale” (parag. 5.6). In questo contesto, non esistendo una indicazione preferenziale per l’applicazione dell’una o dell’altra tabella, non è sufficiente la mera invocazione, svolta con l’atto di appello, dell’applicazione delle tabelle milanesi senza una adeguata rappresentazione di come la liquidazione fatta abbia integrato violazione dei parametri di conformazione del potere di liquidazione ex art. 1226 cod. civ.

Del pari, anche quest’oggi i ricorrenti richiamano impropriamente l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale la liquidazione del danno alla persona deve essere effettuata in base alla tabella vigente al momento della decisione. In primo luogo, la Corte d’Appello non ha provveduto alla rideterminazione del danno da perdita del rapporto parentale, ma ha fatto una mera comparazione di valori astrattamente liquidabili. In secondo luogo, l’invocato orientamento afferisce al caso dell’applicazione della stessa tabella nella versione più recente, ipotesi ben diversa da quella in esame.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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