La Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2025 n. 28255) ritorna a rammentare l’evoluzione avutasi in ordine alla modalità di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, affermando che: “a partire da Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, è stato affermato da questa Corte che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v., Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300; 10 novembre 2021, n. 33005, che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema “a punti”; 23 giugno 2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009; 28 febbraio 2023, n. 5948; 22 gennaio 2024, n. 2239; Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n. 13701; Cass., sez. III, 6 marzo 2025, n. 6026). Questo nuovo orientamento ha propiziato l’adeguamento delle tabelle milanesi nel 2022, nel cui documento di accompagnamento è stato chiarito che non si tratta di nuove tabelle, ma di una variante basata su un “sistema a punti” con previsione di un capitolo con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.
È stato in seguito sostenuto da questa Corte che “(l)e tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l’attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, purché sorretta da adeguata motivazione” (v. Cass., 37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540). Cass. 37009/2022 ha chiarito, inoltre, che “non è mai stato, e non è a tutt’oggi compito di questa Corte – in tema di distinzione, che allarma autorevole dottrina tra “merito” e “controllo della motivazione” – procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di quantificazione del danno rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più, formulare l’auspicio – nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore – della costruzione di una tabella unica nazionale, all’esito di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio ed alla elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentale” (parag. 5.6). In questo contesto, non esistendo una indicazione preferenziale per l’applicazione dell’una o dell’altra tabella, non è sufficiente la mera invocazione, svolta con l’atto di appello, dell’applicazione delle tabelle milanesi senza una adeguata rappresentazione di come la liquidazione fatta abbia integrato violazione dei parametri di conformazione del potere di liquidazione ex art. 1226 cod. civ.“
Del pari, anche quest’oggi i ricorrenti richiamano impropriamente l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale la liquidazione del danno alla persona deve essere effettuata in base alla tabella vigente al momento della decisione. In primo luogo, la Corte d’Appello non ha provveduto alla rideterminazione del danno da perdita del rapporto parentale, ma ha fatto una mera comparazione di valori astrattamente liquidabili. In secondo luogo, l’invocato orientamento afferisce al caso dell’applicazione della stessa tabella nella versione più recente, ipotesi ben diversa da quella in esame.




