Nel processo civile non esiste la tassività tipologica dei mezzi istruttori

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La Corte di Cassazione (sentenza del 15 ottobre 2025 n. 27479) rammenta come, per risalente e consolidato avviso della giurisprudenza di nomofilachia: “le prove assunte in un processo penale (pur se celebrato tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate (ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno alla stregua di prove precostituite e atipiche, sempreché ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti. Ben legittimamente, pertanto, il giudice civile, investito di una domanda di risarcimento del danno, può utilizzare le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare l’accertamento dell’illecito su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico. Le prove (documentali o costituende) assunte nel processo penale assumono nel processo civile valenza di prove atipiche, ammissibili mancando nell’ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi istruttori, ma rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito ed altresì idonee a giustificare di per sé sole il dictum, se tali da fornire sul fatto da accertare elementi di riscontro sufficienti e non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze emergenti dal compendio istruttorio (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 16/04/2025, n. 9957; Cass. 07/11/2023, n. 30992; Cass. 01/02/2023, n. 2947; Cass. 07/05/2021, n. 12164). Così correttamente definitane la valenza, resta esclusa qualsivoglia assimilazione, in punto di statuto di disciplina, tra la prova acquisita nel processo penale e l’omologo mezzo istruttorio come regolato dal codice di rito civile: anche nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. (in cui si determina, per effetto del rinvio dalla Suprema Corte in sede penale alla Corte d’Appello civile, una piena translatio del giudizio dalla domanda) non assumono rilievo come testimonianze le dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, le quali sono invece liberamente valutabili dal giudice civile nel complessivo contesto istruttorio (specificamente, così Cass. 24/10/2024, n. 27558)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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