La Corte di Cassazione (sentenza del 15 ottobre 2025 n. 27479) rammenta come, per risalente e consolidato avviso della giurisprudenza di nomofilachia: “le prove assunte in un processo penale (pur se celebrato tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate (ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno alla stregua di prove precostituite e atipiche, sempreché ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti. Ben legittimamente, pertanto, il giudice civile, investito di una domanda di risarcimento del danno, può utilizzare le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare l’accertamento dell’illecito su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico. Le prove (documentali o costituende) assunte nel processo penale assumono nel processo civile valenza di prove atipiche, ammissibili mancando nell’ordinamento processuale una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi istruttori, ma rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito ed altresì idonee a giustificare di per sé sole il dictum, se tali da fornire sul fatto da accertare elementi di riscontro sufficienti e non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze emergenti dal compendio istruttorio (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 16/04/2025, n. 9957; Cass. 07/11/2023, n. 30992; Cass. 01/02/2023, n. 2947; Cass. 07/05/2021, n. 12164). Così correttamente definitane la valenza, resta esclusa qualsivoglia assimilazione, in punto di statuto di disciplina, tra la prova acquisita nel processo penale e l’omologo mezzo istruttorio come regolato dal codice di rito civile: anche nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. (in cui si determina, per effetto del rinvio dalla Suprema Corte in sede penale alla Corte d’Appello civile, una piena translatio del giudizio dalla domanda) non assumono rilievo come testimonianze le dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, le quali sono invece liberamente valutabili dal giudice civile nel complessivo contesto istruttorio (specificamente, così Cass. 24/10/2024, n. 27558)“

Evoluzione giurisprudenziale in ordine alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
La Corte di Cassazione (sentenza del 24 ottobre 2025 n. 28255) ritorna a rammentare l’evoluzione



