Targa prova: irretroattività della normativa

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Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata nella sentenza del 30 ottobre 2025 n. 28715): “sul presupposto che la circolazione di prova è consentita a veicoli che non incontrerebbero, al fine di poter circolare su strada, altro impedimento che non sia quella della mancanza della carta di circolazione (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 7 maggio 2018, n. 10868, Rv. 648828-01), la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione“, sicché, se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo”, concludere che:la targa prova e la relativa specifica assicurazione (diversa dalla r.c.) non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di regolare immatricolazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 25 agosto 2020, n. 17665, Rv. 658824-01; Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2020, n. 28423, non massimata).

Nell’uniformarsi a tali principi, la sentenza impugnata ha escluso che, rispetto ad un sinistro verificatosi in data 9 dicembre 2016, possa trovare applicazione la sopravvenuta disciplina di cui all’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 2021, n. 156. In base ad essa, infatti, è consentito l’uso della targa prova anche su veicoli già immatricolati per motivi, tra gli altri, connessi a “ragioni di vendita”, che si assumono ricorrenti nel caso di specie.

Il Collegio rileva che: “si tratta, per vero, di affermazione corretta, perché, come rileva anche il Procuratore Generale presso questa Corte, il testo della norma non postula alcuna espressa deroga all’art. 11 preleggi, né può dirsi che la sopravvenuta disposizione svolga alcuna funzione di “interpretazione autentica”. Invero, nel silenzio non solo della legge, ma pure dei suoi lavori preparatori (il testo del disegno di legge n. 3278, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 10 settembre, nulla riferisce in merito alla necessità di risolvere contrasti interpretativi esistenti circa la possibilità di utilizzazione della targa prova su veicoli già immatricolati), la sussistenza di prassi interpretative differenti, tra il Ministero degli interni e quello delle infrastrutture e trasporti, non è – in assenza di ulteriori riscontri, che confermino tale conclusione, ricavabili dall’iter parlamentare di approvazione della legge – elemento utile per affermare che il legislatore sia intervenuto in materia con lo strumento della norma di interpretazione autentica, e ciò per le ragioni di seguito meglio illustrate.

Non è questa, ovviamente, la sede per chiarire la natura della norma di interpretazione autentica. Ovvero, se essa – secondo i postulati della c.d. “teoria dichiarativa” – si limiti a dichiarare il contenuto già espresso nella legge interpretata, avendo così valore meramente ricognitivo (di talché la sua retroattività sarebbe solo “apparente”, giacché la nuova norma si limiterebbe ad assicurare l’applicazione di quella originaria nella sua esatta portata). Oppure, all’opposto, se si connoti – come assumono i fautori della c.d. “teoria decisoria” – per il suo carattere precettivo, imponendo che la disposizione contenuta nella legge interpretata si interpreti secondo il significato da essa stessa datole.

Ciò di cui va dato conto, invece, in questa sede è che la stessa giurisprudenza costituzionale – superando la propria impostazione tradizionale, che circoscriveva il legittimo ricorso alla norma di interpretazione autentica unicamente ai casi in cui “la legge anteriore” rivelasse “gravi ed insuperabili anfibologie” o avesse “dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisdizionale” (Corte cost., sent. 11 novembre 1981, n. 187) – abbia ampliato la portata di consimili interventi. È stato, infatti, riconosciuto, da tempo, che “il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze nell’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali” (tra le molte, Corte cost., sent. 17 ottobre 2011, n. 271), ma persino “in presenza di indirizzi omogenei” circa la sua portata, sempre che, beninteso, “la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario” e che ricorra, inoltre, la duplice condizione che l’intervento “trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza” e non contrasti con “valori ed interessi costituzionalmente protetti” (tra le molte, Corte cost., sent. 10 luglio 2002, n. 374). Ma affinché l’evenienza da ultimo descritta possa ritenersi integrata, ovvero perché possa concludersi che il legislatore – in difetto di un’espressa deroga al divieto d’irretroattività, ex art. 11 delle preleggi – abbia fatto ricorso ad una norma d’interpretazione autentica, pur in presenza di indirizzi omogeni (così valendosene, per dirla con un certa dottrina, quale strumento per opporsi al “consolidamento di uno specifico orientamento giurisprudenziale, la cui cifra caratteristica sarebbe da rintracciarsi nella contrarietà a quanto disposto dal legislatore, costretto, al fine di imporre la propria interpretazione, ad un intervento correttivo”), occorre che una siffatta “voluntas legis” possa essere univocamente accertata. Vale a dire, che a tanto possano condurre i lavori preparatori sia della legge cui appartiene la norma interpretata, sia di quella recante la norma interpretativa. Tale non essendo, però, il caso di specie, deve concludersi per l’impossibilità di attribuire natura interpretativa alla norma sopravvenuta invocato dal ricorrente“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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