La Corte di Cassazione (sentenza del 4 novembre 2025 n. 29135) conferma la motivazione con cui la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza dei presupposti sia per l’autonoma liquidazione del danno morale e per la personalizzazione del danno dinamico-relazione, avendo reso perfettamente intellegibile il ragionamento svolto.
Ed invero il Collegio afferma che: “quanto, infatti, al danno morale, si legge nella sentenza impugnata che il giudice i prime cure “ha applicato, al fine di quantificare monetariamente i pregiudizi occorsi al danneggiato, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, che permettono di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente del psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico relazionali medi, sia peculiari, ed il danno non patrimoniale scaturente, in via di presunzione, dalla medesima lesione, in termini di dolore e sofferenza soggettiva“, in particolare tenendo “conto del “punto pesante””, per conseguire un adeguato ristoro di entrambe le voci di danno. La motivazione, dunque, sussiste, né il ricorrente si duole del fatto che il cd. “danno morale” (o meglio, da sofferenza) non è stato oggetto di autonoma valutazione. Parimenti, del tutto comprensibile è il ragionamento svolto per escludere la c.d. “personalizzazione” (aspetto sul quale si appunta pure il secondo motivo di ricorso), avendo la Corte territoriale affermato che “non è stato liquidato alcunché in favore dell’appellante a titolo di personalizzazione, che presuppone l’emersione di effetti – complessivamente scaturiti dall’evento lesivo – eccedenti dal novero delle conseguenze riconducibili a lesioni dell’integrità psico-fisica analoghe a quelle accertate e liquidate, in relazione all’età ed alle condizioni di salute di un soggetto assimilabile al danneggiato, il quale, al fine di ottenere tale liquidazione, è tenuto a dimostrare, in maniera certa ed inoppugnabile, ed, ancora prima, ad allegare, in termini puntuali e specifici, l’effettiva sussistenza di effetti, anomali ed eccezionali, idonei ad indurre ad una personalizzazione dei danni subiti“




