La lesione del vincolo parentale in conseguenza di una danno permanente al congiunto

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Il ricorrente si lamentava che la Corte d’Appello avrebbe violato e/o falsamente applicato il principio di equità nel risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, omettendo di applicare le Tabelle del Tribunale di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale a favore dei genitori conviventi del macroleso. La Corte di Cassazione (sentenza del 3 novembre 2025 n. 29.054) ritiene il motivo manifestamente infondato, rilevando che: “la Corte d’Appello ha affermato quanto segue, sul punto in contestazione: “Il Tribunale si è avvalso dei parametri elaborati dalle Tabelle di Milano 2021 non già per il danno parentale relativo a macrolesioni del congiunto convivente, ma di quelli previsti per la perdita del rapporto parentale, scegliendo il valore massimo (Euro 336.500) e diminuendolo del solo 20% (come se il danno biologico di Go.St. corrispondesse ad un’invalidità dell’80%)”, facendo ulteriormente presente che il Go.St. ha riportato una invalidità permanente del 58% (e una perdita della capacità lavorativa del 50%). I ricorrenti sostengono che, invece, dovrebbe essere ritenuta corretta l’utilizzazione delle tabelle in questione, relative alla perdita del rapporto parentale. (…) nella specie non vi è stata l’integrale perdita del rapporto parentale, ma esclusivamente una lesione – sia pur significativa – dello stesso, in quanto il congiunto leso ha subito esclusivamente una (pur consistente, ma non completa) invalidità permanente, che ha certamente modificato e pregiudicato il precedente rapporto parentale (sul piano dinamico-relazionale) con i genitori, oltre a causare a questi ultimi una sofferenza interiore (danno morale), ma, altrettanto certamente, non ha eliminato del tutto il suddetto rapporto, avendo il leso conservato un non marginale grado di autonomia fisica e psichica (circostanze sulle quali argomenta ampiamente la stessa Corte d’Appello). Ed è, d’altronde, appena il caso di osservare che non avrebbe avuto senso, in una siffatta situazione (se anche fosse avvenuto, pur in realtà emergendo il contrario), neanche assumere come parametro di base l’importo della possibile liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale e semplicemente decurtare tale importo in proporzione alla percentuale di invalidità permanente, trattandosi di situazioni concrete non comparabili e certamente non valutabili in termini di proporzionalità aritmetica, tanto meno rispetto all’evento della totale e irreversibile perdita di quel rapporto“.

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La Corte di Cassazione (sentenza del 30 ottobre 2025 n. 28758), nel confermare la responsabilità

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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