Il ricorrente si lamentava che la Corte d’Appello avrebbe violato e/o falsamente applicato il principio di equità nel risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, omettendo di applicare le Tabelle del Tribunale di Milano sulla liquidazione del danno non patrimoniale a favore dei genitori conviventi del macroleso. La Corte di Cassazione (sentenza del 3 novembre 2025 n. 29.054) ritiene il motivo manifestamente infondato, rilevando che: “la Corte d’Appello ha affermato quanto segue, sul punto in contestazione: “Il Tribunale si è avvalso dei parametri elaborati dalle Tabelle di Milano 2021 non già per il danno parentale relativo a macrolesioni del congiunto convivente, ma di quelli previsti per la perdita del rapporto parentale, scegliendo il valore massimo (Euro 336.500) e diminuendolo del solo 20% (come se il danno biologico di Go.St. corrispondesse ad un’invalidità dell’80%)”, facendo ulteriormente presente che il Go.St. ha riportato una invalidità permanente del 58% (e una perdita della capacità lavorativa del 50%). I ricorrenti sostengono che, invece, dovrebbe essere ritenuta corretta l’utilizzazione delle tabelle in questione, relative alla perdita del rapporto parentale. (…) nella specie non vi è stata l’integrale perdita del rapporto parentale, ma esclusivamente una lesione – sia pur significativa – dello stesso, in quanto il congiunto leso ha subito esclusivamente una (pur consistente, ma non completa) invalidità permanente, che ha certamente modificato e pregiudicato il precedente rapporto parentale (sul piano dinamico-relazionale) con i genitori, oltre a causare a questi ultimi una sofferenza interiore (danno morale), ma, altrettanto certamente, non ha eliminato del tutto il suddetto rapporto, avendo il leso conservato un non marginale grado di autonomia fisica e psichica (circostanze sulle quali argomenta ampiamente la stessa Corte d’Appello). Ed è, d’altronde, appena il caso di osservare che non avrebbe avuto senso, in una siffatta situazione (se anche fosse avvenuto, pur in realtà emergendo il contrario), neanche assumere come parametro di base l’importo della possibile liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale e semplicemente decurtare tale importo in proporzione alla percentuale di invalidità permanente, trattandosi di situazioni concrete non comparabili e certamente non valutabili in termini di proporzionalità aritmetica, tanto meno rispetto all’evento della totale e irreversibile perdita di quel rapporto“.

Il contatto sociale
La Corte di Cassazione (sentenza del 30 ottobre 2025 n. 28758), nel confermare la responsabilità



