Il rimborso delle spese sanitarie (e il relativo onere probatorio)

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 3 novembre 2025 n.29054, ritiene che: “costituisce (come, del resto, ritenuto anche dal pubblico ministero), affermazione di un condivisibile principio di diritto quella per cui, in base ai principi generali che regolano la responsabilità risarcitoria, i costi per le spese mediche sostenuti e da sostenersi per i trattamenti delle patologie causate da un illecito debbano essere integralmente risarciti, pur se effettuati presso strutture private, anche estere, purché si tratti di trattamenti necessari o, quanto meno, utili, e purché la scelta di rivolgersi a strutture private anziché a strutture pubbliche o convenzionate, con i relativi maggiori costi, sia ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto, e non si traduca, pertanto, in mero arbitrio. Quei costi potrebbero, quindi, essere risarciti nel caso in cui le strutture private garantiscano una maggiore affidabilità o una maggiore concreta efficacia dei trattamenti, ovvero questi, pur necessari o utili, non siano disponibili presso strutture pubbliche o convenzionate, ovvero ancora l’accesso a tali trattamenti, presso le strutture pubbliche o convenzionate, presenti oggettive difficoltà materiali, logistiche o connesse ai tempi di attesa, tali da giustificare l’opzione di scelta in favore della struttura privata e non renderla sostanzialmente superflua e, pertanto, tale da aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore. Tale principio di diritto, che trova il suo fondamento nel disposto dell’art. 1227, comma 2, c.p.c., certamente applicabile anche nella fattispecie, atteso che i danni costituiti dall’onere delle spese mediche non possono avere un trattamento differente da ogni altra tipologia e voce di danno, non è in contrasto con l’indirizzo di questa Corte secondo il quale “il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29308 del 23/10/2023), ma anzi ne costituisce la più corretta applicazione, specificandone l’esatta portata, che non può essere illimitata ed assoluta.

L’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., comporta, più precisamente, che:

a) di regola, tutte le spese che il danneggiato dimostri di avere sostenuto per trattamenti necessari o anche solo utili, sul piano sanitario, per la sua patologia causata dall’illecito, anche presso strutture private (e anche all’estero) sono risarcibili (e altrettanto è a dirsi per le spese future da sostenersi);

b) per escluderne il risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., occorre sempre una eccezione di parte e la rigorosa prova, a carico del danneggiante eccipiente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10995 del 14/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 11672 del 29/07/2003), che si tratta di spese evitabili con l’ordinaria diligenza, cioè, in sostanza, di spese superflue, perché quei medesimi trattamenti (o trattamenti del tutto equivalenti) sarebbero stati disponibili, con equivalente efficacia sul piano sanitario e senza rilevanti maggiori difficoltà di accesso, presso strutture pubbliche o convenzionate, gratuitamente o, comunque, con costi inferiori, non comportando, di conseguenza, per lo stesso danneggiato, lo svolgimento di attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr., sui limiti dell’onere di diligenza richiesto al danneggiato, ex multis: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25750 del 15/10/2018)“;

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La Corte di Cassazione (sentenza del 30 ottobre 2025 n. 28758), nel confermare la responsabilità

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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