La decisione del Tribunale, impugnata avanti la Corte di Cassazione, aveva statuito che, al pari della cessione, anche il fenomeno della retrocessione e, quindi, l’effetto traslativo in senso inverso, sia soggetto a quanto previsto dall’art. 1264 cod. civ.; norma, quest’ultima, che regola l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, la quale, appunto, prevede che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”. Di tale notifica, come evidenziato dal Tribunale, non era emersa prova.
La Corte di Cassazione (sentenza del 16 settembre 2025 n.25396) ha confermato la decisione rilevando che: “l’art. 1264 cod. civ. disciplina l’efficacia della cessione per il debitore ceduto e ne regola l’opponibilità nei suoi confronti, al punto che si è parlato da una parte della dottrina di relativizzazione dell’effetto traslativo, sì che il fenomeno è stato descritto in termini di procedimento che consegue la pienezza degli effetti solo in seguito alla notifica o all’accettazione del debitore ceduto. Deve essere rilevato che il conflitto tra una pluralità di cessionari dello stesso credito è regolato dall’art. 1265 cod. civ. secondo il criterio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass., sez. II, 20 agosto 2021, n. 23257; sez. I, 9 agosto 2019, n. 21277; sez. V, 13 febbraio 2019, n. 4713), o dando prevalenza a quella cessione che per prima sia stata accettata dal debitore con atto munito di data certa, ancorché essa sia di data sia posteriore. In ogni caso, come peraltro affermato di recente da questa Corte “la comunicazione al debitore dell'”atto contrario”, costituito dal ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente, deve seguire la stessa forma libera della comunicazione della cessione” (v. Cass., sez. II, 10 gennaio 2025, n. 654)“.




