In ordine al risarcimento reclamabile iure successionis (si rammenta però che la lesione del vincolo parentale per il decesso di un proprio caro costituisce una voce di danno iure proprio) si pone il problema di dimostrare la qualità di erede. La Corte di Cassazione, sul punto (sentenza del 15 novembre 2025 n. 30170) rammenta che: “le Sezioni Unite di questa Corte hanno pure precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass., sez. U, 29/05/2014, n. 12065)“.
Ebbene il ricorrente aveva depositato oltre al certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dava atto di essere erede. La Corte ritiene che: “tale documentazione, sia pure tempestivamente depositata, è inidonea a dimostrare la qualità di erede. Difatti, la genericità del contenuto della dichiarazione, non supportata da certificazione anagrafica della situazione di famiglia, comprovante l’allegato rapporto di filiazione con il de cuius (Cass., sez. 1, 11/02/2025, n. 3445) e, quindi, la qualità di soggetto che doveva senza dubbio ritenersi chiamato all’eredità (Cass., sez. 3, 01/07/2005, n. 14081; Cass., sez. 2, 04/07/2024, n. 18294), non consente di ritenere idoneamente dimostrata la qualità di erede, in mancanza di ulteriori indicazioni circa il modo di devoluzione dell’eredità del de cuius e l’avvenuta accettazione della stessa. Nella specie, non ravvisandosi non contestazione, la dichiarazione sostitutiva non può apprezzarsi come sufficiente prova della qualità di erede, oltretutto perché nella stessa si attesta unicamente l’esistenza di uno status parentale, in abstracto titolo per la qualità di mero chiamato all’eredità in ipotesi di successione ab intestato (da ultimo, Cass., sez. 3, 20/05/2025, n. 13522)“




