La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 novembre 2025 n. 30495, riepiloga i contenuti del principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., rilevando che esso: “ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (Cass. 5/03/2020, n. 6172), le une e le altre da intendersi in senso sostanziale, atteso che il principio è stato sempre interpretato nel senso che, “imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte” (o, per converso, all’attore di prendere posizione sui fatti modificativi o estintivi allegati dal convenuto: cfr. Cass. 3/05/2016, n. 8647), determina effetti tendenzialmente vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 21/06/2013, n. 15658). Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell’attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l’onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intende contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall’attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all’art. 115 c.p.c. (Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 26/11/2020, n. 26908). Erra il ricorrente quando ritiene che il principio di non contestazione non avrebbe dovuto trovare applicazione perché il fatto asseritamente non contestato non era noto alla Provincia e perché oggetto del principio sono fatti e circostanze e non prove.
Deve, infatti, ribadirsi che “in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cass. n. 23816/2010); la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può rendere superflua la prova del fatto allegato dall’attore “nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (Cass., S.U. n. 2951/2016: in termini Cass. 18/07/2016, n. 14652).




