La dipendenza economica dei figli

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 novembre 2025 n.30775, conferma il ragionamento espresso dalla Corte di merito in ordine alla qualificazione, come danno emergente, della perdita delle utilità economiche che il padre defunto avrebbe continuato a fornire al figlio, essendosi già prodotto interamente nella sua sfera giuridica con il compimento dell’età di 26 anni.

Ed invero il Collegio rileva che: “la sentenza ricostruisce le operazioni necessarie per la quantificazione del danno indicando che per la liquidazione è necessario procedere dunque distinguendo: a) il danno emergente già prodottosi, da determinarsi sommando i redditi perduti dalla data della morte della vittima fino alla liquidazione del danno e rivalutandoli; b) quello futuro da lucro cessante da capitalizzare. In applicazione di siffatti principi riguardo alla posizione del figlio della vittima, il pregiudizio ha natura soltanto di danno emergente in quanto si è già prodotto interamente nella sua sfera giuridica (compimento dell’età di 26 anni). Ed allora non si contesta la modalità del calcolo e la qualificazione del danno, ma soltanto l’individuazione dell’età ritenuta dalla Corte di probabile raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio. Tale accertamento, tuttavia, è frutto della valutazione del giudice di merito e come tale non è sindacabile in sede di legittimità.

Infatti la perdita o la diminuzione dei contributi patrimoniali o delle utilita’ economiche che – sia in relazione a precetti normativi (art. 315, 433, 230-bis cod. civ.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarieta’ familiare e di costume – presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, devono essere determinati alla stregua di una valutazione equitativa che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (Cass. n. 2869/2003, Cass.n.1485/2007,Cass. n. 1959/1995 e Cass. n.1474/96).

E di tali dati di comune esperienza ha dato conto il giudice dell’impugnazione in assenza, in quella sede, di alcuna specifica deduzione di segno contrario (‘tenendo conto che la Suprema Corte indica nei 26 anni dei figli l’età fino alla quale presumere che essi ricevano il sostegno economico dei genitori, poiché corrispondente all’età media in cui gli studenti normalmente conseguono il diploma universitario e si inseriscono nel mondo del lavoro‘ -pag. 22 sentenza impugnata)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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