La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 novembre 2025 n. 30995, ritorna a ribadire l’incapacità a testimoniare del trasportato danneggiato sul veicolo coinvolto in un incidente, rispondendo ad un motivo di ricorso in cui si deduceva la violazione dell’art. 246 c.p.c., per non avere il giudice d’appello acquisito al materiale probatorio utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni del teste, una volta apprezzatone il contenuto sfavorevole per il conducente del veicolo sul quale lo stesso si trovava come trasportato. Il Collegio ritiene il motivo infondato dal momento che: “la valutazione di incapacità del teste dev’essere effettuata ex ante (vale a dire al momento in cui la testimonianza è resa), in ragione della qualità di “parte potenziale” dello stesso, non potendo essere influenzata, dunque, dal contenuto della testimonianza, che si pone come un posterius irrilevante (si vedano Cass., n. 19258/2015 e Cass., n. 16541/2012, secondo cui “la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto“; nonché Cass., n. 13585/2004, alla cui stregua “chi è privo della capacità di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un posterius rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell’interesse previsto dall’art. 246 cod. proc. civ. come causa di incapacità a testimoniare”)“.

La responsabilità dell’avvocato: restituzione del compenso senza il risarcimento dei danni
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