La Corte di Cassazione (con la sentenza del 30 novembre 2025 n. 31224) nell’accogliere lo specifico motivo di impugnazione reitera il: “principio per cui alla determinazione della invalidità, nella responsabilità civile, non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento – illogico, rispetto alla valutazione di una “residua” capacità biologica del soggetto – del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all’annullamento di detta capacità e, dunque, è richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata (principio alla base della cd. formula di Balthazard; cfr., in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018, in motivazione)“

Incapacità a testimoniare del trasportato danneggiato
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 novembre 2025 n. 30995, ritorna a



