La consulenza svolta in ATP, pur in assenza di una parte, può essere liberamente apprezzata dal Giudice

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1 dicembre 2025 n. 31357, conferma la correttezza della decisione della Corte di Appello che, aveva rigettato la censura censura mossa alla precedente decisione impugnata in ordine alla sussistenza della responsabilità per la diagnosi errata consistente nell’avere utilizzato un atto istruttorio formatosi senza contraddittorio. Ed invero il Collegio rileva che la Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di diritto per cui: “la relazione finale di un accertamento tecnico preventivo, una volta acquisita agli atti, è comunque liberamente valutabile dal giudice, ed ha rilevato che, nella specie, il Tribunale aveva operato esattamente in tal senso (nell’accertare la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta del sanitario convenuto e l’evento dannoso denunciato dagli attori), onde le risultanze della predetta relazione, una volta fatte proprie dal giudice di primo grado, non potevano essere contestate, in appello, semplicemente ed esclusivamente sulla base del dato formale dell’inopponibilità dell’accertamento tecnico preventivo per un vizio di notifica nell’instaurazione del procedimento cautelare, ma richiedevano specifiche censure di carattere sostanziale, idonee a porre concretamente in discussione l’accertamento svolto dal Tribunale.

Il principio di diritto è affermato da questa Suprema Corte per cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8496 del 24/3/2023)“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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