La Corte di Cassazione (sentenza del 28 novembre 2025 n. 31191) censura la sentenza impugnata in quanto: “la Corte territoriale, dopo avere inquadrato la responsabilità ai sensi dell’art. 2054 primo comma c.c., ha ritenuto superata la presunzione di colpa del conducente di veicolo valorizzando esclusivamente la condotta “imprevedibile” del pedone investito dall’automezzo, senza però verificare se il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze concrete, e segnatamente se avesse controllato la posizione degli operatori addetti allo “smarcamento” degli automezzi prima di avviare la manovra in retromarcia. In base a un costante orientamento giurisprudenziale, l’osservanza formale delle norme di prevenzione non è di per sé idonea a escludere la responsabilità del conducente dell’automezzo, il quale deve dimostrare, in concreto, di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025; Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9856; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017).
In caso di investimento del pedone, il conducente del veicolo investitore potrà vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’evento; a tal fine, nell’investimento che coinvolge un pedone non è sufficiente l’accertamento del comportamento colposo del pedone – come si è limitata a fare la Corte di merito-, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. Pertanto, ai fini della valutazione e quantificazione dell’eventuale concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua eventuale percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025)“




