La costituzione di un autonomo nucleo familiare non attenua di per sé il danno morale per la perdita del padre

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Le ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle tabelle milanesi e di quelle romane per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui la costituzione di autonomi nuclei familiari, da parte delle odierne istanti, successivamente all’abbandono della casa genitoriale, rappresentasse un elemento indiziario di un più attenuato danno morale, si dà giustificare una riduzione del 50% degli importi ordinariamente riconosciuti per danni della stessa natura di quelli sofferti dalle odierne istanti;

La Corte di Cassazione (sentenza dell’11 dicembre 2025 n. 32295) ritiene fondato il motivo, rilevando che con detta doglianza si sollecita il controllo dell’effettiva congruenza logica della motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al punto concernente le ragioni per cui la costituzione di autonomi nuclei familiari, da parte delle odierne istanti, successivamente all’abbandono della casa genitoriale, rappresentasse un elemento indiziario di un più attenuato danno, si dà giustificare una riduzione del 50% degli importi ordinariamente riconosciuti per danni della stessa natura di quelli sofferti dalle ricorrenti. Il Collegio osserva a tale proposito come detta motivazione: “appare tale da porsi in insanabile e irriducibile contrasto con il principio che impone l’essenziale conformazione della giustificazione argomentativa dettata nella sentenza a un elementare standard di congruità logico-giuridica, secondo i termini del c.d. ‘minimo costituzionale’ della motivazione; sul punto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha espressamente evidenziato come la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in cassazione dell’anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, là dove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01); nel caso di specie, lo sviluppo argomentativo seguito nella sentenza impugnata – nella parte in cui ha ritenuto di dover imporre una riduzione del 50% dell’importo risarcitorio liquidabile in favore delle istanze a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale in ragione della mancata convivenza con il proprio padre – risulta gravemente carente sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere meramente apparente;

In particolare si evidenzia che: “l’argomentazione sostenuta giudici d’appello, al fine di dar conto di detta riduzione, risulta esaurita nell’asserzione, secondo cui “la riduzione apportata rientra nettamente in quella prevista dalle tabelle di Roma, cioè ‘fino ad un terzo’ del punteggio conseguito (una riduzione massima cioè dei due terzi), in considerazione della non convivenza e della formazione di nuclei familiari autonomi, circostanze queste ammesse anche nella comparsa di risposta di secondo grado” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); tale affermazione, nel confermare il formale rispetto del range di liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale, omette integralmente di fornire alcuna plausibile spiegazione delle ragioni per cui la scelta di liquidazione (certamente avvenuta all’interno dei confini tabellari evocati) abbia ritenuto di operare una riduzione di quell’entità (il 50%), nonché del modo in cui le occorrenze della ‘non convivenza’ e della ‘formazione di nuclei familiari autonomi’ avessero in concreto inciso sulla qualità di quello specifico rapporto parentale dedotto in giudizio, non potendo certamente esaurirsi, l’esercizio della discrezionalità liquidatoria, nell’astratto ritorno di meri automatismi numerici; spetterà, pertanto, al giudice del rinvio procedere al riesame dell’entità delle conseguenze dannose effettivamente e concretamente sofferte dalle odierne ricorrenti in conseguenza del decesso del loro padre, eventualmente indicando le concrete ragioni in ipotesi idonee a giustificare il riconoscimento di un aggravamento o di un’attenuazione del pregiudizio dalle stesse sofferto rispetto a quanto normalmente riconosciuto in ipotesi consimili; e tanto, non già in astratto, bensì in rapporto al concreto atteggiarsi storico delle relazioni parentali nella specie esaminate“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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