Le ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle tabelle milanesi e di quelle romane per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di fornire alcuna spiegazione delle ragioni per cui la costituzione di autonomi nuclei familiari, da parte delle odierne istanti, successivamente all’abbandono della casa genitoriale, rappresentasse un elemento indiziario di un più attenuato danno morale, si dà giustificare una riduzione del 50% degli importi ordinariamente riconosciuti per danni della stessa natura di quelli sofferti dalle odierne istanti;
La Corte di Cassazione (sentenza dell’11 dicembre 2025 n. 32295) ritiene fondato il motivo, rilevando che con detta doglianza si sollecita il controllo dell’effettiva congruenza logica della motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al punto concernente le ragioni per cui la costituzione di autonomi nuclei familiari, da parte delle odierne istanti, successivamente all’abbandono della casa genitoriale, rappresentasse un elemento indiziario di un più attenuato danno, si dà giustificare una riduzione del 50% degli importi ordinariamente riconosciuti per danni della stessa natura di quelli sofferti dalle ricorrenti. Il Collegio osserva a tale proposito come detta motivazione: “appare tale da porsi in insanabile e irriducibile contrasto con il principio che impone l’essenziale conformazione della giustificazione argomentativa dettata nella sentenza a un elementare standard di congruità logico-giuridica, secondo i termini del c.d. ‘minimo costituzionale’ della motivazione; sul punto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha espressamente evidenziato come la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in cassazione dell’anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, là dove il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01); nel caso di specie, lo sviluppo argomentativo seguito nella sentenza impugnata – nella parte in cui ha ritenuto di dover imporre una riduzione del 50% dell’importo risarcitorio liquidabile in favore delle istanze a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale in ragione della mancata convivenza con il proprio padre – risulta gravemente carente sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere meramente apparente;
In particolare si evidenzia che: “l’argomentazione sostenuta giudici d’appello, al fine di dar conto di detta riduzione, risulta esaurita nell’asserzione, secondo cui “la riduzione apportata rientra nettamente in quella prevista dalle tabelle di Roma, cioè ‘fino ad un terzo’ del punteggio conseguito (una riduzione massima cioè dei due terzi), in considerazione della non convivenza e della formazione di nuclei familiari autonomi, circostanze queste ammesse anche nella comparsa di risposta di secondo grado” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); tale affermazione, nel confermare il formale rispetto del range di liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale, omette integralmente di fornire alcuna plausibile spiegazione delle ragioni per cui la scelta di liquidazione (certamente avvenuta all’interno dei confini tabellari evocati) abbia ritenuto di operare una riduzione di quell’entità (il 50%), nonché del modo in cui le occorrenze della ‘non convivenza’ e della ‘formazione di nuclei familiari autonomi’ avessero in concreto inciso sulla qualità di quello specifico rapporto parentale dedotto in giudizio, non potendo certamente esaurirsi, l’esercizio della discrezionalità liquidatoria, nell’astratto ritorno di meri automatismi numerici; spetterà, pertanto, al giudice del rinvio procedere al riesame dell’entità delle conseguenze dannose effettivamente e concretamente sofferte dalle odierne ricorrenti in conseguenza del decesso del loro padre, eventualmente indicando le concrete ragioni in ipotesi idonee a giustificare il riconoscimento di un aggravamento o di un’attenuazione del pregiudizio dalle stesse sofferto rispetto a quanto normalmente riconosciuto in ipotesi consimili; e tanto, non già in astratto, bensì in rapporto al concreto atteggiarsi storico delle relazioni parentali nella specie esaminate“.




