La ricorrente, rimasta colpita da una pallonata, mentre si trovava in una vasca di idromassaggio, sostiene che la società convenuta avrebbe avuto l’obbligo di impedire l’evento dannoso, vigilando sui frequentatori della piscina: obbligo nascente dalla posizione di garanzia che il gestore della struttura ricopre nei confronti degli utenti, impedendo, “indipendentemente dalla presenza di una norma regolamentare”, l’esercizio di attività, quali il gioco della palla. Rilevava come erroneamente la Corte territoriale avesse ravvisato il rischio tipico nell’annegamento, mentre invece la posizione di garanzia del gestore era quello di “consentire agli utenti della piscina l’esercizio di attività di relax e di benessere, quali appunto quelle ammesse nella vasca idromassaggio dove è avvenuto il sinistro.
La Corte di Cassazione (sentenza del 4 dicembre 2025 n. 31614), ritenendo la predetta argomentazione non conforme al diritto, accoglie la censura. Rammenta infatti che: “affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass. 12/03/2012, n. n. 3876; Cass. 15/03/2019, n. 7362; Cass. 03/02/2022, n. 3294). Ciò premesso, muovendo dal generale al particolare, è decisivo osservare che nel momento in cui venne attinta dalla pallonata, la ricorrente si trovasse all’interno di una vasca idromassaggio, di per sé destinata ad una seduta di idroterapia: un contesto, per ontologica e connaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentale dell’individuo, non già (come invece in una piscina) al compimento di attività fisica o sportiva (quale il nuoto libero o la ginnastica in acqua) idonea ad esporre al rischio dell’annegamento.
Proprio l’illustrata teleologica natura della cosa custodita rende del tutto incompatibile con la normale e tipica fruizione di una vasca idromassaggio non solo giocare, ma anche – per il gestore della struttura – consentire ad altri di giocare con la palla all’interno o nei pressi di essa, in quanto fonte di disturbo e di impedimento al relax degli utenti se non addirittura di pericolo per la loro incolumità, in caso di malaccorto uso della palla. In altri termini, sul punto condividendosi l’argomento sviluppato dal Procuratore generale, deve dirsi esigibile, non solo in base ai comuni doveri di prudenza e di cortesia, dal gestore che quegli, in perfetto adempimento dei generali doveri contrattuali su di lui incombenti, che costituiscono anche fonte di responsabilità extracontrattuale, protegga l’utente, ponendolo nella migliore condizione per l’utilizzo di siffatta vasca, anche impedendo a terzi di disturbare con il gioco della palla, tanto più se violento e poco accorto, così come in effetti avvenuto.
In ossequio al generale dovere di neminem laedere, fondamento della responsabilità aquiliana, deve reputarsi configurabile a carico del gestore di una vasca idromassaggio – nella misura in cui non sia già di per sé riconducibile, secondo quanto si potrà apprezzare in sede di esame della relativa domanda di cui al successivo quinto motivo di questo ricorso, ad un vero e proprio obbligo contrattuale (primario o accessorio) di garantire la sicurezza nella fruizione di un servizio oggetto del contratto configurabile tra gestore e utente – un obbligo giuridico di protezione degli utenti della stessa, che si sostanzia nell’adozione delle misure occorrenti per garantirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza, anche impedendo comportamenti altrui con ciò oggettivamente inconciliabili, quale, in primo luogo, il gioco della palla in prossimità della vasca. Dovere giuridico la cui omissione – se riscontrata ed addebitabile, sotto il profilo soggettivo, quantomeno a colpa – integra illecito aquiliano sussumibile nella previsione dell’art. 2043 cod. civ.“




