La nozione del caso fortuito nella previsione dell’art. 141 C.d.A.

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Il Giudice di pace di Cerignola, con sentenza del 7 luglio 2017, condannava Generali Italia Spa al risarcimento dei danni subiti dal trasportato in seguito all’incidente stradale, allorché l’autovettura su cui viaggiava, era stata urtata da altra autovettura. Il Tribunale di Foggia, adìto in grado d’appello da Generali Italia Spa, rigettava la domanda di condanna imponendo la restituzione delle somme percepite, in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite, rilevando che “a) con la citazione introduttiva l’attore, agendo ex art. 141 cod. ass. quale terzo trasportato, aveva ascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente a Gabriele Raffaele Cirulli, conducente della vettura antagonista rispetto a quella su cui egli era trasportato; b) l’azione ex art. 141 cod. ass. postulerebbe necessariamente, secondo il prevalso orientamento della giurisprudenza di legittimità (sono citate Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 e Cass., Sez. 3, n. 8386 del 2020), che venga allegata quantomeno una responsabilità concorrente (anche solo presunta) del vettore del veicolo in cui il danneggiato è trasportato; in mancanza di tale allegazione si integrerebbe l’ipotesi del “caso fortuito”, che esclude la legittimazione ad agire del terzo trasportato medesimo; tale fattispecie, infatti, comprenderebbe non solo le cause naturali ma anche la condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; c) ove fosse stata allegata la responsabilità concorrente, anche solo presunta, del vettore del veicolo su cui viaggiava il terzo danneggiato, sarebbe spettato al suo assicuratore dare la prova della sua mancanza di colpa, dimostrando che il caso fortuito era stato causa del sinistro; d) poiché, invece, tale allegazione era mancata, la domanda doveva ritenersi in origine inammissibile per carenza dei presupposti dell’azione, integrandosi una fattispecie di caso fortuito alla stessa stregua delle allegazioni attoree; e) ne discendeva l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata“.

La sentenza impugnata è criticata, avanti la Corte di Cassazione, per avere ritenuto che, nell’ipotesi di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, si integrerebbe la fattispecie del caso fortuito ex art. 141, primo comma, cod. ass.. Il ricorrente sostiene invece che l’allegazione della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escluda la legittimazione del danneggiato ad agire ex art. 141 cod. strad.. Inoltre censura il giudice dell’appello per aver configurato la condotta del conducente il veicolo antagonista, fatto umano idoneo a connotare il caso fortuito previsto nell’art. 141 predetto. Il ricorrente sostiene che, sebbene la fattispecie del caso fortuito, in linea generale, possa essere integrata anche da una condotta umana, tuttavia non sarebbe idonea ad integrare tale fattispecie una condotta, come quella allegata nella vicenda in esame, costituente titolo di responsabilità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2025 n. n.33441, ritiene i due motivi proposti fondati. Ed invero afferma che: “la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio -affermato da Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 – secondo il quale, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto. Il giudice del merito non ha però tenuto conto che l’illustrato principio era stato contraddetto da una successiva pronuncia – Cass. Sez. 3, n. 17963 del 2021 – la quale aveva aderito al diverso orientamento secondo cui l’art.141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Questo diverso orientamento è prevalso e si è consolidato in una situazione di “diritto vivente” a seguito di Cass., Sez. Un., n.35318 del 2022, secondo cui “La nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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