Il Giudice di pace di Cerignola, con sentenza del 7 luglio 2017, condannava Generali Italia Spa al risarcimento dei danni subiti dal trasportato in seguito all’incidente stradale, allorché l’autovettura su cui viaggiava, era stata urtata da altra autovettura. Il Tribunale di Foggia, adìto in grado d’appello da Generali Italia Spa, rigettava la domanda di condanna imponendo la restituzione delle somme percepite, in esecuzione della sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite, rilevando che “a) con la citazione introduttiva l’attore, agendo ex art. 141 cod. ass. quale terzo trasportato, aveva ascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente a Gabriele Raffaele Cirulli, conducente della vettura antagonista rispetto a quella su cui egli era trasportato; b) l’azione ex art. 141 cod. ass. postulerebbe necessariamente, secondo il prevalso orientamento della giurisprudenza di legittimità (sono citate Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 e Cass., Sez. 3, n. 8386 del 2020), che venga allegata quantomeno una responsabilità concorrente (anche solo presunta) del vettore del veicolo in cui il danneggiato è trasportato; in mancanza di tale allegazione si integrerebbe l’ipotesi del “caso fortuito”, che esclude la legittimazione ad agire del terzo trasportato medesimo; tale fattispecie, infatti, comprenderebbe non solo le cause naturali ma anche la condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; c) ove fosse stata allegata la responsabilità concorrente, anche solo presunta, del vettore del veicolo su cui viaggiava il terzo danneggiato, sarebbe spettato al suo assicuratore dare la prova della sua mancanza di colpa, dimostrando che il caso fortuito era stato causa del sinistro; d) poiché, invece, tale allegazione era mancata, la domanda doveva ritenersi in origine inammissibile per carenza dei presupposti dell’azione, integrandosi una fattispecie di caso fortuito alla stessa stregua delle allegazioni attoree; e) ne discendeva l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata“.
La sentenza impugnata è criticata, avanti la Corte di Cassazione, per avere ritenuto che, nell’ipotesi di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, si integrerebbe la fattispecie del caso fortuito ex art. 141, primo comma, cod. ass.. Il ricorrente sostiene invece che l’allegazione della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escluda la legittimazione del danneggiato ad agire ex art. 141 cod. strad.. Inoltre censura il giudice dell’appello per aver configurato la condotta del conducente il veicolo antagonista, fatto umano idoneo a connotare il caso fortuito previsto nell’art. 141 predetto. Il ricorrente sostiene che, sebbene la fattispecie del caso fortuito, in linea generale, possa essere integrata anche da una condotta umana, tuttavia non sarebbe idonea ad integrare tale fattispecie una condotta, come quella allegata nella vicenda in esame, costituente titolo di responsabilità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2025 n. n.33441, ritiene i due motivi proposti fondati. Ed invero afferma che: “la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio -affermato da Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 – secondo il quale, in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azione conferita dall’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto. Il giudice del merito non ha però tenuto conto che l’illustrato principio era stato contraddetto da una successiva pronuncia – Cass. Sez. 3, n. 17963 del 2021 – la quale aveva aderito al diverso orientamento secondo cui l’art.141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Questo diverso orientamento è prevalso e si è consolidato in una situazione di “diritto vivente” a seguito di Cass., Sez. Un., n.35318 del 2022, secondo cui “La nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro“.




