La Corte di Cassazione (sentenza del 28 novembre 2025 n. 31193) ritiene sussistere: “la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi in relazione all’attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, allorché, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell’incarico affidato all’agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell’attività d’impresa e anche se il dipendente abbia agito con abuso delle proprie funzioni, purché l’illecito sia stato commesso nell’ambito dell’incarico o in connessione con esso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18860 del 24/09/2015; Cass. Sez. 3, n. 8210 del 4.04.2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 24/07/2009).
La Corte territoriale aveva infatti accertato la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria, evidenziando come il dipendente aveva potuto compiere le condotte illecite proprio in ragione e nel contesto delle mansioni svolte per conto dell’istituto di credito, che gli avevano consentito di instaurare un rapporto fiduciario con la clientela e di disporre delle informazioni e degli strumenti idonei a realizzare l’illecito.




