La sola difficoltà di quantificazione non può giustificare la negazione del danno

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La Corte d’Appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame avanzato da un’azienda sanitaria provinciale, negando il danno non patrimoniale permanente e quindi riducendo il risarcimento, nonostante il resistente avesse fatto presente che l’appellante non aveva veicolato il gravame avverso l’an del danno biologico permanente, bensì aveva perseguito solo la riduzione del (pur riconosciuto, allora, dal primo giudice) risarcimento del relativo danno. La Corte d’Appello reputava però che l’an era implicitamente connesso/intersecato a quel che era l’oggetto del motivo (“nella specie appare evidente che la questione della astratta ravvisabilità di un danno biologico permanente, seppure non esplicitamente dedotto, è un presupposto di fatto antecedente alla incidenza delle preesistenti patologie accusate dal danneggiato sull’eventuale danno biologico patito“).

Con la sentenza del 15 dicembre 2025 n. 32614, la Corte di Cassazione censura la predetta decisione ravvisando una pluralità di errori sotto più profili. In particolare: “In primis, l’estensione del devoluto a questioni in esso comprese non significa però poter infrangere il giudicato interno: da ultimo, Cass. ord. 30129/2024 rimarca, infatti, che il giudice d’appello “può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione”. E l’an è sine dubio idoneo a formare giudicato interno se i motivi riguardano soltanto la quantificazione del danno, come qui si è visto essere accaduto. D’altronde, la difficoltà di identificare il quantum del danno, che viene dedotta dall’esistenza anche di un’altra “quota parte” di danno biologico derivante da preesistenti patologie, non significa, appunto, inesistenza del danno de quo, bensì obbliga a una quantificazione equitativa di esso. Peraltro, a proposito della impossibilità o della particolare difficoltà di provare – e quindi di pervenire ad accertare – l’ammontare preciso del danno, la giurisprudenza di questa Suprema Corte anche di recente ha ribadito la sussistenza dello spazio per la liquidazione equitativa, non consentendo di pervenire al diniego di quanto è stato già accertato definitivamente come esistente, cioè, appunto, l’esistenza del danno ingiusto (si vedano Cass. ord. 19681/2025 e Cass. ord. 13515/2022; cfr. pure Cass. 31546/2018, Cass. 20990/2011, Cass. 10607/2010, Cass. 13288/2007 e Cass. 13469/2002)“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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