La Corte di Cassazione (con la sentenza del 15 dicembre 2025 n. 32714) rammenta che: “la giurisprudenza di questa Corte ha già evidenziato che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell’art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. 11/09/1996, n. 8219). Tale giurisprudenza ha anche chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa. Nello stesso solco, la giurisprudenza di questa Corte – alla quale la pronuncia odierna intende dare continuità – ha chiarito che, con riferimento alle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento, per essere idoneo a far perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta e che esso, però, non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Sez. 3, 22/04/2010 n. 9526; Cass. Sez. L, 28/01/2011 n. 2117; Cass. Sez. L, 17/02/2015 n. 3122; Cass. Sez. 6 – 3, 01/03/2017 n. 5259 in tema di registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica e, più di recente, in tema, Cass. Sez. 3, 03/12/2024 n. 30977; Cass. Sez. 2 21/02/2019 n. 5141 in tema di disconoscimento della conformità della trascrizione di alcuni “SMS” al loro effettivo contenuto e Cass. Sez. 3, 29/04/2022 n. 13519 in tema di riproduzione fotografiche)“.

La sola difficoltà di quantificazione non può giustificare la negazione del danno
La Corte d’Appello di Palermo accoglieva parzialmente il gravame avanzato da un’azienda sanitaria provinciale, negando



