Personalizzazione … si può fare!!

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La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe liquidato la quota di personalizzazione nella misura massima prevista dalle tabelle del 25%, in contrasto con il principio secondo cui, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le Tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 dicembre 2025 n. 33163 ritiene infondato il motivo, specificando che: “il principio secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento”, è stato affermato e reiteratamente ribadito da questa Corte (da ultimo, Cass. n.31681/2024; Cass. n. 5984/2025). Esso, tuttavia, nella fattispecie, non è stato violato perché la Corte territoriale ha riconosciuto la personalizzazione sul danno dinamico-relazionale “in considerazione della particolare afflittività sia dell’iter post operatorio, che dei plurimi interventi cui la signora si è dovuta sottoporre”, oltre che “per le conseguenze di natura permanente non emendabili”.

In proposito, infatti, i CCTTUU avevano evidenziato che “dopo il contestato intervento chirurgico dell’8 giugno 2016 la cui convalescenza si sarebbe estinta in pochi giorni, si è determinata una vicenda clinica che ha richiesto plurimi ricoveri ed interventi chirurgici di chirurgia plastica ricostruttiva, il mantenimento in sede di un espansore cutaneo frontale (per 100 giorni) oltre che un lungo periodo di medicazioni, terapia iperbarica, dilatazione delle vie lacrimali e assunzioni di farmaci. Il tutto si è concluso, per quanto risulta dalla documentazione sanitaria, nel novembre 2017, a distanza di 17 mesi dall’evento quando la paziente fu nuovamente valutata dallo specialista oculista che propose ulteriori provvedimenti terapeutici che non risultano effettuati”.

Ora, mentre le conseguenze di natura permanente liquidate secondo gli indici tabellari rientrano tra le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età e, pertanto, nella fattispecie, non giustificavano alcuna “personalizzazione” in aumento, invece l’iter post-operatorio e i plurimi interventi cui la ricorrente aveva dovuto sottoporsi costituivano in astratto circostanze idonee ad incidere in modo anomalo e peculiare sulla vita relazionale della danneggiata e, quindi, sull’entità del pregiudizio non patrimoniale, sicché la valutazione di merito circa la loro incidenza in concreto, effettuata dalla Corte territoriale, non è censurabile in sede di legittimità.

In altre parole, mentre, da un lato, non è censurabile l’accertamento di merito circa la peculiare incidenza dannosa delle circostanze post-eventum, dall’altro lato, la percentuale di personalizzazione è stata riconosciuta sulla base di corrette premesse in iure, con conseguente infondatezza della censura in esame.

Del resto, anche con riguardo alla censura in esame, sia l’art. 2697 cod. civ. che gli artt. 2727- 2729 dello stesso codice sono richiamati senza tener conto, in relazione a questi ultimi, nella necessità della rituale deduzione del vizio secondo i surricordati criteri sanciti dalle Sezioni Unite e, in relazione al primo, del principio che la relativa violazione esige la lesione dei criteri di riparto dell’onere probatorio, non essendo configurabile allorché si critichi, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice del merito ha compiuto delle risultanze istruttorie (cfr., nuovamente, ex multis, le citate Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769).

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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