Il ricorrente censurava la sentenza impugnata affermando che, in difetto di mezzi di prova articolati dalle parti in punto di nesso causale, e desumendo la dimostrazione di quello dalla mera consulenza tecnica giudiziale, sarebbero stati lesi i diritti di difesa delle controparti. La Corte di Cassazione (sentenza del 24 dicembre 2025 n. 33994) rigetta il ricorso rilevando che la prospettazione è all’evidenza smentita dal fatto che il giudice di merito ha desunto la sussistenza del ricostruito nesso causale non solo dal mezzo istruttorio peritale, pienamente legittimo in materie ad alto tasso tecnico scientifico naturalistico, ma anche dalla copiosa documentazione medica pacificamente prodotta sin dalla citazione posta a supporto della domanda attorea. Il Collegio precisa peraltro che: “la consulenza tecnica officiosa può costituire fonte oggettiva di prova quando costituisca l’unico mezzo per accertare fatti rilevabili esclusivamente con il sussidio di complesse cognizioni tecniche (v., già, Cass., 25/09/1998, n. 9584, Cass., 11/05/2001, n. 6585, e poi, tra le molte, Cass., 6/07/2020, n. 13872, pag. 12). Si deve tenere coerentemente in conto che, come hanno altresì ricordato le Sezioni Unite di questa Corte più di recente, “l’attività espletata dal consulente si iscrive dinamicamente nell’orbita istruttoria del processo, sicché anche quando da mezzo di valutazione della prova si evolve in mezzo di ricerca della prova ed in questa forma acquisisca la natura di fonte oggettiva di prova, la consulenza non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova, perché se nella forma della consulenza c.d. “deducente” essa si esercita propriamente sul compendio probatorio edificato dalle parti con lo scopo di offrine al giudice una lettura mediata dalla scienza del suo autore, nondimeno anche nella forma della consulenza c.d. “percipiente” (come, per i motivi anzidetti, nel caso della responsabilità sanitaria in parola) il sostrato probatorio si rivela sempre indefettibile, vuoi perché è l’attività probatoria delle parti, che si mostra in qualche misura manchevole, che ne giustifica l’espletamento, vuoi perché scopo di essa è colmare proprio quella lacuna ricercando la prova che le parti non sono state in grado di offrire” (Cass., 01/02/2022, n. 3086, par. 22)“

L’enigma del tempo
“Né la minuzia simbolicadi sostituire un tre con un duené quella metafora inutileche convoca un



