La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 dicembre 2025 n.34010, ribadisce il principio secondo il quale: “in tema di responsabilità sanitaria, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti di una struttura ospedaliera e di suoi ausiliari allegando la colpa di questi ultimi, il giudice non può essere meccanicamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, stante l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico scientifici, di regola acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u., potendo pertanto il giudicante accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati (cfr., ad esempio, Cass. 20/03/2018, n. 6850, Cass., 10/12/2019, n. 32143, Cass., 27/07/2021, n. 21352)“.

La CTU quale mezzo di ricerca della prova
Il ricorrente censurava la sentenza impugnata affermando che, in difetto di mezzi di prova articolati



