La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 dicembre 2025 n. 34034, rammenta che: “la navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un’attività pericolosa, né può ritenersi che essa possa oggettivamente definirsi tale per la sua natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua potenzialità offensiva, tenuto conto che con essa si esercita un trasporto ampiamente diffuso, considerato, rispetto agli altri, a basso indice di rischio, in astratto e in generale; tuttavia la pericolosità dell’attività in esame può sussistere in concreto tutte le volte in cui essa non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità in tal caso della disposizione di cui all’art. 2050 c.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22822 del 10/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10551 del 19/07/2002) e, d’altra parte, “la particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l’attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore” (Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024)“.
Nella specie, la Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità della noleggiatrice del velivolo (coinvolto nel disastro aereo di Linate), sulla base dei seguenti rilievi, di cui i primi due costituivano accertamenti di fatto e l’ultimo una argomentazione in diritto, in particolare era stato escluso che:
“a) la noleggiatrice Ce. avesse, contrattualmente, il potere di ingerirsi nelle attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea, che avrebbe dovuto svolgere in piena autonomia la noleggiante Air Evex, sulla base delle previsioni del rapporto contrattuale di noleggio, nell’ambito del servizio di aerotaxi da quest’ultima fornito alla prima;
b) la noleggiatrice Ce. si fosse, anche solo in via di fatto, ingerita nella suddetta attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea, che dunque era stata esercitata in piena autonomia esclusivamente dalla noleggiante Air Evex;
c) i motivi per cui la noleggiatrice Ce. aveva stipulato il contratto di noleggio con la noleggiante Air Evex (individuati dai ricorrenti nello scopo di offrire un volo dimostrativo, su un velivolo di propria fabbricazione, ad un cliente potenzialmente interessato all’acquisto di un diverso esemplare di quel medesimo modello) potessero comportare, di per sé, che la noleggiatrice si fosse riservata il potere e, a fortiori, che avesse l’obbligo di vigilare e controllare l’organizzazione e la gestione dell’attività di navigazione aerea e di far rispettare tutte le norme, anche di prudenza, che avrebbero dovuto regolare tale specifica attività“.
In ordine all’ultimo rilievo (l’unico che popteva essere oggetto di analisi della Corte di Cassazione), a giudizio di quest’ultima, l’affermazione del giudice di merito è conforme a diritto (“la stipulazione di un contratto di trasporto o, più precisamente, nella specie, di un contratto di noleggio aereo, con una compagnia esercente servizio di aerotaxi, anche se in relazione ad uno specifico aereo, di proprietà e condotto da equipaggio della noleggiante, in base al quale quest’ultima si impegna ad eseguire la navigazione aerea su una determinata tratta, trasportando alcuni passeggeri, non può automaticamente determinare, di per sé sola, l’acquisizione, da parte del noleggiatore committente, della qualità di organizzatore dell’attività di navigazione area. Resta certamente possibile, in astratto, l’eventualità che al noleggiatore, in base alle condizioni contrattuali ed alla causa in concreto del contratto stesso, sia riconosciuto un potere di ingerenza nella predetta attività, ovvero che gli venga consentito di esercitare di fatto un siffatto potere, anche al di là delle originarie condizioni del noleggio e, in tal caso, potrebbe, in teoria, anche ammettersi l’eventualità che il committente possa ritenersi avere esercitato anch’esso l’attività pericolosa.L’indicata ingerenza deve, però, essere positivamente dimostrata e non può desumersi esclusivamente dai motivi che hanno indotto il noleggiatore a concludere il contratto di noleggio, soprattutto laddove, come nella specie, non si tratti di motivi che la implichino o la richiedano necessariamente. Infatti, i motivi, di regola, non incidono sulla causa concreta del contratto, salvo che assumano valore determinante nell’economia del vincolo, assurgendo a presupposti causali del negozio, sicché si possa affermare che proprio attraverso di essi se ne realizza la causa concreta (tra molte: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12069 del 16/05/2017, in motivazione): il che, nella specie, deve ritenersi essere stato sostanzialmente escluso dalla corte di appello, sulla base degli accertamenti in fatto di cui si è dato conto“)




