L’art. 2050 c.c. e la navigazione aerea

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 dicembre 2025 n. 34034, rammenta che: “la navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un’attività pericolosa, né può ritenersi che essa possa oggettivamente definirsi tale per la sua natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua potenzialità offensiva, tenuto conto che con essa si esercita un trasporto ampiamente diffuso, considerato, rispetto agli altri, a basso indice di rischio, in astratto e in generale; tuttavia la pericolosità dell’attività in esame può sussistere in concreto tutte le volte in cui essa non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità in tal caso della disposizione di cui all’art. 2050 c.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22822 del 10/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10551 del 19/07/2002) e, d’altra parte, “la particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l’attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore” (Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024)“.

Nella specie, la Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità della noleggiatrice del velivolo (coinvolto nel disastro aereo di Linate), sulla base dei seguenti rilievi, di cui i primi due costituivano accertamenti di fatto e l’ultimo una argomentazione in diritto, in particolare era stato escluso che:

a) la noleggiatrice Ce. avesse, contrattualmente, il potere di ingerirsi nelle attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea, che avrebbe dovuto svolgere in piena autonomia la noleggiante Air Evex, sulla base delle previsioni del rapporto contrattuale di noleggio, nell’ambito del servizio di aerotaxi da quest’ultima fornito alla prima;

b) la noleggiatrice Ce. si fosse, anche solo in via di fatto, ingerita nella suddetta attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea, che dunque era stata esercitata in piena autonomia esclusivamente dalla noleggiante Air Evex;

c) i motivi per cui la noleggiatrice Ce. aveva stipulato il contratto di noleggio con la noleggiante Air Evex (individuati dai ricorrenti nello scopo di offrire un volo dimostrativo, su un velivolo di propria fabbricazione, ad un cliente potenzialmente interessato all’acquisto di un diverso esemplare di quel medesimo modello) potessero comportare, di per sé, che la noleggiatrice si fosse riservata il potere e, a fortiori, che avesse l’obbligo di vigilare e controllare l’organizzazione e la gestione dell’attività di navigazione aerea e di far rispettare tutte le norme, anche di prudenza, che avrebbero dovuto regolare tale specifica attività“.

In ordine all’ultimo rilievo (l’unico che popteva essere oggetto di analisi della Corte di Cassazione), a giudizio di quest’ultima, l’affermazione del giudice di merito è conforme a diritto (“la stipulazione di un contratto di trasporto o, più precisamente, nella specie, di un contratto di noleggio aereo, con una compagnia esercente servizio di aerotaxi, anche se in relazione ad uno specifico aereo, di proprietà e condotto da equipaggio della noleggiante, in base al quale quest’ultima si impegna ad eseguire la navigazione aerea su una determinata tratta, trasportando alcuni passeggeri, non può automaticamente determinare, di per sé sola, l’acquisizione, da parte del noleggiatore committente, della qualità di organizzatore dell’attività di navigazione area. Resta certamente possibile, in astratto, l’eventualità che al noleggiatore, in base alle condizioni contrattuali ed alla causa in concreto del contratto stesso, sia riconosciuto un potere di ingerenza nella predetta attività, ovvero che gli venga consentito di esercitare di fatto un siffatto potere, anche al di là delle originarie condizioni del noleggio e, in tal caso, potrebbe, in teoria, anche ammettersi l’eventualità che il committente possa ritenersi avere esercitato anch’esso l’attività pericolosa.L’indicata ingerenza deve, però, essere positivamente dimostrata e non può desumersi esclusivamente dai motivi che hanno indotto il noleggiatore a concludere il contratto di noleggio, soprattutto laddove, come nella specie, non si tratti di motivi che la implichino o la richiedano necessariamente. Infatti, i motivi, di regola, non incidono sulla causa concreta del contratto, salvo che assumano valore determinante nell’economia del vincolo, assurgendo a presupposti causali del negozio, sicché si possa affermare che proprio attraverso di essi se ne realizza la causa concreta (tra molte: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12069 del 16/05/2017, in motivazione): il che, nella specie, deve ritenersi essere stato sostanzialmente escluso dalla corte di appello, sulla base degli accertamenti in fatto di cui si è dato conto“)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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