La Corte di Cassazione, nella sentenza del 29 dicembre 2025 n. 34514, ribadisce che: “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto che era percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Sez. 3, Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018, Rv. 651331-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8896 del 04/05/2016, Rv. 639896-01)“.

Instancabili viaggiatori …
“Naufraghi sempre in questo infinito,eppure sempre a tentare, a chiedere,dietro la stella che appare e



