Il danno biologico ed il danno morale terminale

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La Corte di Cassazione, nella sentenza del 29 dicembre 2025 n. 34517, ribadisce che in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito: “è ben nota la distinzione tra il danno morale terminale e quello biologico terminale il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024, Rv. 670457-02).

Questa distinzione riflette quella che, con riferimento al tema più ampio del danno non patrimoniale, si è andata via via sviluppando in giurisprudenza tra il danno morale e il danno biologico (Sez. 3, Sentenza, n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125-01; Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223-01), attraverso un lungo e tormentato percorso interpretativo che ha finalmente colto la reale fenomenologia del danno alla persona, come confermato dallo stesso, esplicito, dettato legislativo di cui al novellato art. 138 C.d.a., oltre che dalla cristallina sentenza del Giudice delle leggi n. 235 del 16/10/2014.

È stato, anche di recente, affermato che, mentre il danno biologico è un danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell’organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medico-legali e si traduce in un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo ad una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta. Il danno morale, infatti, consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato – che, tuttavia, può pure influenzare – e si caratterizza, fenomenologicamente, in esperienze soggettive come il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé.

Pertanto, ove dedotto e provato, il danno morale deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico in quanto, nella liquidazione dell’importo complessivo del risarcimento, è necessario assicurare l’integralità del risarcimento, avendo riguardo a tutti gli aspetti non patrimoniali e a-reddituali su cui incide l’illecito, senza, però, incorrere in duplicazioni risarcitorie. È necessario, pertanto, che il giudice del merito dia adeguatamente conto in motivazione dei pregiudizi concretamente inflitti ai diversi aspetti della persona che si intendono valorizzare ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale e a quale titolo si intenda farlo se di danno biologico o di danno morale (Sez. 3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024, Rv. 672982-02)“.

Il Collegio ritiene che il giudice di merito non ha correttamente applicato tali principi. Ed infatti: “pur mostrando di essere consapevole della distinzione tra “danno biologico terminale” e “danno catastrofale”, la Corte territoriale ha liquidato una somma “omnicomprensiva”, a titolo di danno biologico temporaneo iure hereditatis, attraverso la personalizzazione, nella misura massima consentita dalle tabelle del valore monetario giornaliero previsto per la I.T.T. In tal modo, tuttavia, la predetta distinzione è stata, di fatto, “sterilizzata”, in quanto, procedendo all’ “appesantimento” del punto di I.T.T., la Corte territoriale ha preso in considerazione, ai fini della liquidazione, soltanto la componente “dinamico-relazionale” e non anche quella – del tutto autonoma – della sofferenza interiore, che, invece, andava opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo – sfociato, come detto, anche in atti suicidari – in cui versava la vittima in conseguenza dell’evento lesivo“.

La Corte afferma che: “nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole spazio temporale dall’evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale iure hereditatis va effettuata in modo distinto dalla liquidazione della componente di sofferenza soggettiva del danno; la liquidazione della prima va, infatti, commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall’evento all’exitus; la seconda, invece, in base ad un criterio equitativo puro, secondo le circostanze del caso concreto

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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