La Corte di Cassazione (sentenza del 29 dicembre 2025 n. 34517) rammenta che “sin dal 2021, ha enunciato il seguente principio di diritto “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Sez. 3, Sentenza n. 10579 del 21/04/2021, Rv. 661075-01). Il principio ha trovato conferma in ulteriori arresti di questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv. 662499-01; Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022, Rv. 666288-01; Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023, Rv. 666969-01; Sez. L, Ordinanza n. 6981 del 16/03/2025, Rv. 674302-01). Ancora più di recente, questa Corte ha affermato che “in tema da risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri” (Sez. 3, Ordinanza n. 26826 del 6/10/2025, in corso di massimazione)“.
Dando continuità a questo orientamento giurisprudenziale, il Collegio afferma che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dell’enunciato principio, al quale pure ha dichiarato di prestare formale ossequio, in quanto: “nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in applicazione delle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, l’attribuzione dei punti va posta in funzione di ciascuno dei cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. La Corte territoriale, invece, ha preso in considerazione il solo parametro della “qualità ed intensità del rapporto”, mentre avrebbe dovuto, più correttamente, attribuire a ciascuno dei parametri previsti il relativo punteggio“.
Pure censurabile per il Collegio quanto affermato in proposito dal P.G. nella memoria ex art. 378 c.p.c. ove era suggerita di ricavare “a contrario” i punti da riconoscere ai fini della liquidazione, ribadendo che: “in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, il giudice di merito sia tenuto a valutare ciascuno dei singoli parametri indicati nella tabella. E ciò senza correre il rischio, giustamente paventato dal P.G., di trasformare l‘operazione in un “mero, automatico, calcolo matematico”, ma unicamente al fine di pervenire ad una liquidazione “equa”, ex art. 1226 c.c., e cioè rispettosa, ad un tempo, della parità di trattamento a parità di danni e dell’adeguata flessibilità in ragione delle peculiarità del caso concreto“.




