La Corte di Cassazione (sentenza del 21 dicembre 2025 n. 33392) rammenta che: “la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo e non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo, con la sua condotta, ha procurato a se stesso; ne consegue che, ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l’affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli compete altresì l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l’illecito subito da parte di un altro soggetto (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l’urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell’altro ragazzo)”. Non è corretto, pertanto, l’assunto del ricorrente secondo cui, una volta provato il fatto rappresentato dalla “caduta dello studente nel plesso scolastico durante l’attività motoria alla presenza di un insegnante” (pag. 23 del ricorso), ne sarebbe dovuta invariabilmente derivare l’affermazione di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico. Ciò, anzitutto, perché, “in caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico e dell’insegnante per il danno cagionato dall’alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l’orario scolastico, ma anche che è stato causato dall’omissione di controllo o dalla colpa dell’insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione” (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un’alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)”; in secondo luogo – e soprattutto – perché a fare difetto era la stessa prova che il fatto si fosse svolto con modalità tali da attivare una responsabilità contrattuale della scuola, tenuto conto delle stesse (ondivaghe e contraddittorie) deduzioni dell’attore odierno ricorrente. Quest’ultimo, infatti, da un lato sostiene di aver ricostruito l’accaduto come “fallo di gioco” etero-provocato, salvo poi limitarsi ad affermare che il fatto (ricostruito, questa volta, in termini di autolesione) era avvenuto nell’orario scolastico e alla presenza dell’insegnante, e che tanto bastava per l’affermazione della responsabilità. Ma dalla compiuta dimostrazione della dinamica dei fatti non si sarebbe in alcun modo potuto prescindere, atteso che – come perspicuamente notato da Cass., n. 14910/2018 – “l’ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera evanescente, dovendosi esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamenti umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di litis contestatio, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l’attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto , fonte di pregiudizio , al soggetto che è chiamato a risponderne, anche in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa”. Prosegue, sul punto, la citata pronuncia: “proprio il riferimento alle circostanze specifiche di tempo e di luogo, necessarie per circoscrivere lo spettro di responsabilità dell’insegnante in relazione alle cautele richieste nel caso concreto, eventualmente non adottate, segna la differenza logica e ontologica tra un’azione e l’altra, evidentemente non colta dalla ricorrente che ha invocato tale precedente a favore della sua tesi. Difatti, se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilità, una volta provata l’infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un’aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parità delle armi che anche in sede civile costituisce un caposaldo del diritto al giusto processo, costituzionalmente protetto nell’art. 111 Cost., con riguardo sia all’attore che agisce, che al convenuto che si difende, non potendosi definire la responsabilità per omessa vigilanza di minore in termini astratti e a prescindere dalla riconducibilità dell’evento occorso a uno specifico fatto o comportamento umano.
Ne deriva che il giudice di merito non ha né violato l’art. 1218 c.c. né indebitamente “invertito” la distribuzione dell’onere della prova, avendo semplicemente ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda dell’alunno l’omessa dimostrazione del fatto storico presupposto, così come allegato dal ricorrente (infortunio provocato da fallo subito da altro alunno). Lo si invocasse ai fini dell’art. 2048 ovvero dell’art. 1218 c.c., il suddetto fatto avrebbe dovuto, infatti, comunque essere provato nella sua materialità, onde far scattare la prova contraria contemplata dalle citate disposizioni. Dal punto di vista dell’art. 1218 c.c. (laddove potesse ritenersi tale qualificazione compatibile con il danno etero-provocato, come sembrerebbe suggerire Cass. n. 32377/2021), sarebbe stata, pur sempre necessaria, a monte, la prova di una derivazione causale dell’evento da un deficit di sorveglianza dell’insegnante (non essendo sufficiente, per esempio, che il primo fosse conseguito a un normale scontro di gioco, non esorbitante rispetto alla dimensione del rischio tipico di quest’ultimo), tenuto conto che, “in caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (o dell’esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c. fa gravare sull’attore la prova del nesso causale fra la condotta dell’obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano respinto la domanda risarcitoria, avanzata dal genitore di un’allieva caduta durante l’orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato)” (Cass., n. 8849/2021)




