Il modulo del consenso informato

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In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, la Corte di Cassazione precisa (sentenza del 7 gennaio 2026 n. 316) che: “al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso “informato” al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Il modulo ha solo la finalità di documentazione dell’avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente – la sua sottoscrizione determina l’imputazione dell’atto a chi lo sottoscrive – ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l’esplicazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull’alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata come un atto che prelude al raggiungimento di un accordo negoziale (v., tra le tante, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21845 del 29/07/2025).

Invero, il metodo seguito dal giudice di secondo grado per verificare l’assolvimento dell’obbligo informativo verso il paziente per il rispetto del suo diritto ad autodeterminarsi non è in linea con i principi sin qui affermati dalla giurisprudenza. La sentenza, difatti, omette di riportare in quali termini il modulo sottoscritto dalla paziente dovesse considerarsi sufficiente anche ai fini della valutazione delle varie opzioni possibili in relazione al caso concreto, e ciò alla luce degli effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivo dell’intervento proposto in relazione alla patologia riscontrata e all’ esame istologico post-operatorio successivamente acquisito. Nella sentenza, invece, si afferma solo che il modulo riporta specificamente la diagnosi (endometriosi), la tipologia di intervento (isterectomia) con eventuali integrazioni e il riconoscimento della consapevolezza circa la sussistenza di rischi, controindicazioni e vantaggi). Eppure, la stessa Corte di merito rileva che il consulente tecnico d’ufficio si era espresso nel senso che la scelta operata dal medico non era obbligata, bensì “apparteneva alle opzioni possibili”, non potendo “in sé essere considerata, in ottica medico-legale, scorretta o sbagliata, ovvero non indicata” (pag. 43 della relazione)

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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