In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, la Corte di Cassazione precisa (sentenza del 7 gennaio 2026 n. 316) che: “al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso “informato” al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alle alternative possibili e a natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità tuttavia, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va esclusa ove il contenuto del modulo sia generico (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23328 del 19/09/2019). Il modulo ha solo la finalità di documentazione dell’avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente – la sua sottoscrizione determina l’imputazione dell’atto a chi lo sottoscrive – ma lascia impregiudicato il profilo funzionale della sua idoneità a consentire l’esplicazione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, anche perché detta manifestazione di consenso, pur basata sull’alleanza terapeutica cui deve ispirarsi il rapporto medico-paziente, non può essere trattata come un atto che prelude al raggiungimento di un accordo negoziale (v., tra le tante, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21845 del 29/07/2025).
Invero, il metodo seguito dal giudice di secondo grado per verificare l’assolvimento dell’obbligo informativo verso il paziente per il rispetto del suo diritto ad autodeterminarsi non è in linea con i principi sin qui affermati dalla giurisprudenza. La sentenza, difatti, omette di riportare in quali termini il modulo sottoscritto dalla paziente dovesse considerarsi sufficiente anche ai fini della valutazione delle varie opzioni possibili in relazione al caso concreto, e ciò alla luce degli effetti permanenti e demolitori sull’apparato riproduttivo dell’intervento proposto in relazione alla patologia riscontrata e all’ esame istologico post-operatorio successivamente acquisito. Nella sentenza, invece, si afferma solo che il modulo riporta specificamente la diagnosi (endometriosi), la tipologia di intervento (isterectomia) con eventuali integrazioni e il riconoscimento della consapevolezza circa la sussistenza di rischi, controindicazioni e vantaggi). Eppure, la stessa Corte di merito rileva che il consulente tecnico d’ufficio si era espresso nel senso che la scelta operata dal medico non era obbligata, bensì “apparteneva alle opzioni possibili”, non potendo “in sé essere considerata, in ottica medico-legale, scorretta o sbagliata, ovvero non indicata” (pag. 43 della relazione)“




