La Corte di Cassazione (sentenza del 6 gennaio 2026 n. 284) rileva che: “come correttamente dichiarato dalla Corte di merito rigettando la censura di appello, l’onere di allegazione nell’ambito della responsabilità sanitaria deve essere commisurato alla concreta possibilità del danneggiato di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda dalla quale è originato il danno e – a monte- alle stesse modalità con le quali è stata svolta la prestazione sanitaria, con la conseguenza che per individuare le ragioni della pretesa può ritenersi sufficiente l’allegazione di una patologia che si assume causalmente correlata alla prestazione sanitaria nella sua più ampia accezione, senza necessità di enucleare e indicare specifici peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, in quanto solitamente conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore (cfr. Cass. n. 9471/2004, Cass. ord. 13269/2012 e Cass. ord. n. 10901/2024). La Corte di merito ha pertanto rilevato che la consulenza d’ufficio si era limitata a cogliere uno specifico profilo di negligenza sulla base dello stesso materiale probatorio esaminato in sede di accertamento tecnico preventivo e sul quale si era correttamente instaurato il pieno contraddittorio tra le parti; sicché non sussisteva alcun vulnus al diritto di difesa della parte appellante, che per di più aveva avuto a disposizione la cartella clinica per le sue autonome valutazioni. E anche nell’accertamento tecnico preventivo la complessiva diagnosi in ordine all’evento traumatico era stata ritenuta carente già a partire dal 9 luglio 2013, mentre il consulente d’ufficio del giudizio di primo grado, pur avendo ridotto il segmento temporale in cui si era concretizzato l’inadempimento dei sanitari – aveva individuato profili di negligenza sanitaria solo a partire dal 18 luglio 2013 (data della prima radiografia) -, aveva concluso nel senso che la morte del paziente era causalmente riconducibile alla mancata diagnosi dell’evento traumatico (rottura di costole), non prontamente curato. Osservava altresì la Corte d’Appello che entrambi i consulenti concordavano sull’insufficienza degli accertamenti diagnostici intrapresi dopo la caduta traumatica del paziente, in particolare quelli radiologici che avrebbero dovuto essere ripetuti dopo il primo accertamento del 18 luglio 2013; pertanto, il decesso era stato giudicato come avvenuto a causa della descritta incuria, considerando pure le co-morbilità del paziente ricoverato da cui era affetto (in precedenza colpito da ictus), da ritenersi tuttavia irrilevante ai fini della determinazione dell’evento-morte.
I principi menzionati dalla Corte di merito al fine di escludere il vizio di extrapetizione dedotto trovano piena conferma nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale in sostanza riconosce che l’onere di allegazione deve essere commisurato alla concreta possibilità dell’attore di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda, con la conseguenza che per individuare le ragioni della domanda può ritenersi sufficiente l’allegazione di una patologia che si assuma causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici peculiari aspetti tecnici della responsabilità medica, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore; pertanto l’accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria e il nesso può ben essere affermato anche se non sia possibile individuare, ex ante, quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno, purché risulti provato secondo il criterio della preponderanza dell’evidenza che causa del danno è stata proprio la prestazione sanitaria in concreto resa.
Invero, la corte territoriale si è posta sulla linea di Cass. n. 6850/2018, laddove si afferma che, a fronte dell’alto tasso tecnico connotante le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica indicazione ex ante degli elementi tecnico-scientifici che di norma si possono acquisire completamente soltanto all’esito dell’istruttoria mediante una consulenza tecnica d’ufficio, non si può gravare l’attore di un onere di assoluta individuazione preventiva delle cause del danno delle condotte colpose anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall’inesatto adempimento dell’obbligazione, incorrendo altrimenti in un ingiustificato limite all’esercizio del diritto di azione; e si vedano, da ultimo, pure Cass. ord. n. 7074/2024 – che esclude apertamente la configurabilità di domanda nuova in caso di prospettazione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, in base all’esito della consulenza d’ufficio – e la già citata Cass. ord. 10901/2024. Pertanto, il richiamo, offerto nel ricorso, a Cass. n. 18392/2017 si rivela inconferente, poiché tale pronuncia non affronta il tema della definizione delle c.d. “ragioni della domanda” in controversie caratterizzate da estremo tecnicismo, e soprattutto non considera le caratteristiche del caso in esame in cui, a differenza che in quello trattato nell’arresto del 2017 ove la causa della lesione/decesso del paziente era rimasta ignota, al termine dell’istruttoria è stata reputata dal giudice di merito identificata.
La consulenza tecnica di ufficio, d’altronde, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Pertanto è necessario e sufficiente che la parte adduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto affinché il giudice giunga a reputare che l’accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (cfr., per tutti, S.U. n. 3086/2022)“




