L’interpretazione del concetto di lesione e di menomazione

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La Corte d’Appello doveva stabilire quale fosse, secondo i patti contrattuali, il grado percentuale di invalidità permanente residuato dopo l’infortunio a cavallo. La Corte d’Appello accertava in facto l’esistenza di postumi gravi di natura neurologica. Tuttavia riteneva che nel caso di specie il grado percentuale di invalidità permanente da porre a base del calcolo dovesse essere il 6%, motivando che siccome: “il midollo spinale è avvolto dalla colonna vertebrale, con la conseguenza che le lesioni di quest’ultima interessano, di regola, anche il primo“. La sentenza impugnata, in sostanza, ha ritenuto che ai fini della determinazione dell’indennizzo secondo i patti contrattuali dovesse aversi riguardo non alle conseguenze dell’infortunio, ma alla sua causa. Così giudicando, la Corte d’Appello ha però – secondo la sentenza del 14 gennaio 2026 n. 788 della Corte di Cassazione- violato l’art. 1370 c.c.. Ed invero il Collegio rammenta che: “questa Corte ha affermato, e intende ribadire (Cass. n. 10825 del 05/06/2020; Cass. 668 del 18/01/2016) che nell’interpretare il contratto il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.

Rileva la Corte che la clausola 39, lettera (c), punto 9, del contratto prevedeva che: “nel caso di tetraplegia l’indennizzo dovuto “per la lesione” fosse aumentato di venti volte. La formulazione di questa clausola – ben lontana dal precetto per cui “il contratto (di assicurazione) va redatto in modo chiaro ed esauriente” di cui all’art. 165 cod. ass. – era oggettivamente ambigua, sotto due profili.

Innanzitutto la clausola era ambigua perché prevedeva, al ricorrere delle condizioni ivi previste, l’aumento dell’indennizzo standard dovuto “per la lesione”. Questa espressione è ambigua perché sia nel lessico giuridico, sia per la dottrina medico-legale, il lemma “lesione” designa il presupposto, ma non l’oggetto, del giudizio sull’esistenza d’una invalidità permanente. Sta per volgere ormai il secolo da quando la dottrina medico-legale, sulle orme di quegli che ne è ritenuto il fondatore, viene ripetendo che le basi di accertamento del danno alla salute “sono costituite dall’evento lesivo, dalla lesione, e dalla menomazione”. Col lemma “lesione” (scilicet, fisica) si designa per convenzione dottrinaria l’alterazione morfologica funzionale prodotta nei tessuti, in un organo o nelle cellule, da agenti meccanici la cui azione vulnerate è superiore alla resistenza dell’organismo umano. Col lemma “menomazione” si designa invece la disabilità causata dalla lesione, la sola suscettibile di essere quantificata – per convenzione – in punti percentuali. Se dunque l’indennizzo si valuta in base all’invalidità; e se l’invalidità dipende dalla menomazione e non dalla lesione che ne è la causa, il dire che a certe condizioni debba essere aumentato l’indennizzo previsto dalla polizza per una certa “lesione” è una metonimia, perché indica la causa (lesione) per l’effetto (menomazione).

In secondo luogo la clausola 39, lettera (c), punto 9 del contratto è ambigua se giustapposta alla descrizione del rischio contenuta nello stesso contratto. Il rischio “infortuni” è infatti descritto dalla clausola 37 del medesimo contratto come le “conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell’infortunio”. Mentre, dunque, tale ultima previsione indica quale danno rischio indennizzabile gli effetti dell’infortunio, la clausola 39 cit. parlando di “lesioni” fa apparente riferimento alle cause di esso. A quanto esposto consegue che la Corte d’Appello ha interpretato il punto (9) dell’art. 39 lettera c) della polizza in senso sfavorevole per l’assicurato, incorrendo in tal modo in violazione dell’art. 1370 c.c., laddove ha affermato che il primo giudice aveva errato nell’individuazione della causa della lesione così errando anche nell’individuazione del criterio di calcolo, pervenendo a un superamento del massimale assicurativo.

Il Collegio, accogliendo il motivo di ricorso formula il seguente principio di diritto:

Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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