La Corte di Cassazione (sentenza del 24 dicembre 2025 n. 34034) rammenta che: “è consolidato, in sede di legittimità, l’approdo interpretativo che, in linea generale, riconduce ad una moderna declinazione, opportunamente limitativa, del principio cuius commoda eius et incommoda la ragione dell’attribuzione della responsabilità per fatto altrui nell’ipotesi prevista dall’art. 2049 c.c.: richiamata la corposa elaborazione compiuta, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra molte altre, Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, nonché, in precedenza Cass., Sentenza n. 11816 del 09/06/2016), può descriversi quella ragione come l’ascrizione al preponente anche delle conseguenze negative di una attività, per altri versi utile e giovevole, svolta dal preposto con modalità tali da identificarla come direttamente riferibile al primo, in virtù del peculiare rapporto intercorrente tra preponente e preposto. Ed è anche opportuno ricordare che, sempre secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, tra il fatto illecito del preposto e l’espletamento delle incombenze affidategli deve comunque ricorrere, ai fini della configurabilità della responsabilità in esame, un nesso di occasionalità necessaria, che si ha allorquando l’esercizio delle seconde espone il terzo all’ingerenza dannosa del preposto, determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo (purché la condotta del preposto costituisca il “normale sviluppo” dell’esercizio delle mansioni assegnate dal preponente; per tutte, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019; ; e purché sussistano la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento almeno colposo del preponente, come quello desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte devianti del preposto: Cass., Sentenza n. 23448 del 04/11/2014)).
Nondimeno, sono, in effetti, riscontrabili, nella giurisprudenza di questa Corte, alcune apparenti disarmonie applicative in ordine alla individuazione della nozione di “preposizione“, di cui è necessario dare conto e in ordine alle quali è opportuno un chiarimento. Lo speciale criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall’art. 2049 c.c., come appena visto, risulta normativamente fondato sul rapporto comunemente definito di “preposizione”: la norma, segnatamente, fa riferimento ai rapporti che intercorrono tra “padroni e domestici” e tra “committenti e commessi”, espressioni di cui da più parti è segnalato il carattere desueto nel linguaggio comune e giuridico, ma che innegabilmente implicano una relazione che comporta una soggezione del preposto rispetto al preponente o, almeno, una situazione di fatto in cui il preponente abbia un effettivo potere di direzione e/o controllo sull’attività del preposto. Il preciso fondamento razionale di siffatta previsione è costituito, secondo un certo indirizzo, da una determinata allocazione del “rischio di impresa“.
Secondo altro indirizzo, più precisamente non potendosi limitare l’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. agli imprenditori (in quanto le espressioni padroni/domestici e committenti/commessi non possono considerarsi riferibili ai soli rapporti inseriti nell’ambito dell’attività di impresa) tale fondamento andrebbe, in realtà, rinvenuto nella “appropriazione dell’attività del preposto da parte del preponente”, laddove la nozione di “appropriazione“, comunque, implicherebbe la sussistenza di una forma di soggezione del preposto al preponente, implicante poteri direttivi o di controllo in capo a quest’ultimo, in concreto. Sarebbe, in altri termini, quanto meno necessario che l’attività del preposto sia inserita, anche se temporaneamente o occasionalmente, nel ciclo o nell’organizzazione produttiva aziendale o meno del preponente, onde egli abbia agito per conto e sotto la vigilanza di quest’ultimo.
In base alla ricostruzione sistematica tradizionale, prevalente nella stessa giurisprudenza di questa Corte, il rapporto di “preposizione” cui fa riferimento l’art. 2049 c.c. richiederebbe, quindi, sempre una forma di potere direttivo e di controllo per il preponente, sull’attività del preposto, o perché tale potere sia specificamente previsto contrattualmente o almeno perché esso sia in concreto esercitato, di fatto, e ciò, quanto meno, in mancanza di un vincolo di subordinazione (cfr., in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8668 del 09/08/1991; Sez. L, Sentenza n. 7760 del 24/06/1992; Sez. 3, Sentenza n. 10034 del 09/10/1998; Sez. 3, Sentenza n. 19553 del 19/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 23973 del 26/09/2019).
Il rapporto di preposizione è, d’altra parte, pacificamente, ritenuto ricorrere nelle applicazioni pratiche nel caso di rapporto di lavoro subordinato e, altrettanto pacificamente, viene escluso nel caso di rapporto di appalto tipico, proprio perché, nella prima ipotesi, è certamente sussistente un ampio potere di direzione e controllo da parte del datore di lavoro sullo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente, mentre, nella seconda, è altrettanto certamente riscontrabile la piena autonomia dell’appaltatore nello svolgimento della prestazione (opera o servizio) in favore del committente, atteso che il primo, ai sensi dell’art. 1655 c.c., si impegna a fornirla “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio”. Secondo il costante e da tempo consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, “l’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive; la possibilità che il committente risponda sulla base dell’articolo 2043 c.c. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull’attività dell’appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell’appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi; un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall’opera derivino lesioni del principio del “neminem laedere” può essere, difatti, configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006; conforme, anzi ancor più radicale, appare, addirittura, il principio espresso in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 12/07/2006: “non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa diretta o indiretta del sinistro”; cfr., altresì, in senso analogo: Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 29/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 12/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008; Sez. 3, Ordinanza n. 36399 del 29/12/2023).
D’altronde, nemmeno si è mai dubitato né si intende, a maggior ragione, qui revocare in dubbio il relativo approdo della sussistenza di un rapporto di preposizione nei casi sostanzialmente assimilabili al regime della cd. parasubordinazione, in cui i margini di autonomia dell’attività del preposto sono certamente limitati, come nel rapporto di agenzia (soprattutto assicurativa), anche senza rappresentanza (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 18860 del 24/09/2015, laddove il punto piuttosto controverso è, usualmente, solo quello della sussistenza del cd. nesso di occasionalità necessaria tra l’atto illecito dell’agente/preposto ed il suo incarico, questione che esula da quella qui in esame, della corretta ricostruzione della nozione di preposizione, avendo riguardo al profilo della condotta del preposto nei confronti del terzo e non a quello dei rapporti tra preponente e preposto), ovvero nel caso del concessionario dell’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4026 del 20/02/2018): e ciò sempre sulla base del riscontro della sussistenza di poteri di vigilanza e controllo sull’attività del preposto in capo al preponente. Anzi, nell’ambito dei rapporti di agenzia nel campo delle imprese assicurative, il rapporto di preposizione è ritenuto possibile anche nei rapporti tra primo preponente e subagente, “nonostante la tendenziale autonomia della posizione del subagente rispetto all’assicuratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al subagente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di subagenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del subagente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23973 del 26/09/2019; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n. 31675 del 14/11/2023). Le conclusioni sin qui esposte, pienamente convincenti, sono, quindi, da tenere assolutamente ferme.
Va, peraltro, dato conto di un indirizzo interpretativo che pure è stato affermato, in particolare, in tema di contratto di trasporto di cose, il quale parrebbe postulare una nozione decisamente più ampia del rapporto di preposizione di cui all’art. 2049 c.c., al punto da comportare che il committente di una determinata attività, in base a qualunque tipo di rapporto contrattuale, e indipendentemente dai margini di autonomia dell’incaricato nello svolgimento della prestazione a lui affidata, assumerebbe la veste di “preponente” ai sensi dell’art. 2049 c.c., essendo pertanto tenuto a rispondere dei danni causati ai terzi dal soggetto al quale abbia commissionato l’attività (e a lui legato, appunto, da qualunque tipo di rapporto contrattuale), nonché dai suoi ausiliari, perché gli spetterebbe sempre, quanto meno in astratto, un potere di supremazia e direzione su detta attività. Un siffatto indirizzo parrebbe addirittura seguito in alcuni (invero isolati) precedenti di questa stessa Corte. In Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12283 del 15/06/2016, si è affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo conto: nella specie, è stato ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. un soggetto che per la consegna di merce presso un condominio si era avvalso di un’impresa di trasporti, il cui dipendente, conducente di un furgone, aveva determinato un danno ad un bene condominiale durante la consegna della merce stessa” (conforme a tale indirizzo, almeno stando al principio di diritto massimato, sarebbe anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28852 del 19/10/2021, benché in quest’ultimo caso si trattasse di una fattispecie del tutto diversa, in materia di delega ad un socio, da parte dell’amministratore di una società di capitali, delle incombenze amministrative e contabili relative ad un rapporto di agenzia in ambito assicurativo). Per giustificare una tale estensione dell’ambito di applicazione della fattispecie oggettiva di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., anche al di fuori di rapporti negoziali che ordinariamente implicano poteri di direzione e controllo per il committente, si è affermato che, ai fini della sua operatività, sarebbe sufficiente una “astratta possibilità di esercitare un potere di supremazia o di direzione, ma non anche l’esercizio effettivo di tale potere”. E secondo la tesi estensiva in esame, in sostanza, una tale astratta possibilità andrebbe riconosciuta in capo a qualunque committente di una qualunque prestazione negoziale, a prescindere dai margini di autonomia nello svolgimento della prestazione che, per contratto, spettino al soggetto tenuto a svolgerla, perché, quanto meno, il committente conserverebbe sempre il potere di rinunciare all’adempimento della prestazione a lui dovuta, così di fatto provocando l’interruzione dell’attività dell’obbligato. In base al principio appena esposto, almeno se inteso in termini così ampi, si potrebbe, allora, in astratto, addirittura ipotizzare di arrivare a sostenere che il noleggiatore di un volo aereo potrebbe considerarsi “preponente” del noleggiante e quindi tenuto a rispondere, come tale, dei danni causati ai terzi dal noleggiante stesso e/o dai suoi ausiliari, anche a prescindere dalla sussistenza o dal concreto esercizio di poteri (contrattuali o di fatto) di ingerenza nello svolgimento dell’attività aerea.
Una siffatta e così assoluta conclusione non sarebbe, però, condivisibile, per le ragioni di seguito esposte. I termini in cui può effettivamente ritenersi configurabile un potere di direzione e controllo sull’attività svolta da un soggetto per conto di un altro soggetto, tale da poter essere ricondotto alla nozione di “preposizione” emergente dalla disposizione normativa di cui all’art. 2049 c.c., vanno ricostruiti in modo rigoroso. Possono prendersi le mosse da un’analisi delle previsioni, invero differenti, sia sul piano letterale che sul piano giuridico, benché entrambe riferite ad ipotesi in cui un soggetto che si avvale dell’attività di un altro soggetto risponde delle conseguenze di tale attività, di cui all’art. 1228 c.c. e di cui all’art. 2049 c.c., rispettivamente con riguardo alla responsabilità contrattuale ed a quella extra contrattuale. Ai sensi dell’art. 1228 c.c., perché il debitore, nell’ambito di un rapporto obbligatorio, debba rispondere verso il creditore del fatto doloso o colposo del “terzo di cui si sia avvalso” nell’adempimento della sua prestazione, non occorre alcun rapporto di subordinazione, ma è sufficiente il mero fatto che egli abbia utilizzato l’opera di un terzo al fine dell’adempimento, senza che abbia rilievo la maggiore o minore autonomia dell’attività di quest’ultimo. Tale regime appare logicamente e giuridicamente coerente, trattandosi di valutare la responsabilità derivante dall’oggettivo inadempimento ad una specifica obbligazione da parte del debitore, nei confronti del soggetto cui questi è legato dal relativo rapporto obbligatorio: in relazione a tale responsabilità rileva esclusivamente il risultato finale.
Diverso è il caso della responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi, con i quali il soggetto che si avvale, per suoi fini, dell’opera di un altro soggetto non ha alcun rapporto. In tal caso, in base alla disposizione di cui all’art. 2049 c.c., avente contenuto e struttura del tutto differenti rispetto a quella di cui all’art. 1228 c.c., non è sufficiente il mero fatto di essersi avvalsi dell’opera di un terzo, onde essere chiamati a rispondere del suo operato, ma si richiede un rapporto più intenso, che la norma esprime chiaramente nel doppio binomio semantico, prima ancora che giuridico, di padroni/domestici e committenti/commessi e che, come già visto, viene definito rapporto di “preposizione”. È evidente che un siffatto rapporto richiede (a maggior ragione in considerazione della sua espressione semantica) una soggezione del preposto rispetto al preponente, che non sussiste necessariamente nel tipo generico di rapporto (che si potrebbe definire come) di “mero avvalimento” (o di “committenza mera”) previsto dall’art. 1228 c.c.
Di conseguenza, mentre la responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1228 c.c. prescinde del tutto dalla tipologia di rapporto che lo lega al soggetto di cui si avvale e dall’autonomia di cui quest’ultimo goda nello svolgimento della sua attività, quella del preponente, ai sensi dell’art. 2049 c.c., richiede un rapporto con determinate caratteristiche e, precisamente, un rapporto che implichi una forma di soggezione del preposto rispetto al preponente, nello svolgimento della sua attività. Non è, allora, accettabile, una tesi che estenda eccessivamente la nozione di preposizione, finendo per equiparare le due situazioni e annullando del tutto, almeno nell’applicazione pratica, la necessità, espressamente prevista dalla norma positiva di cui all’art. 2049 c.c., di quei poteri di eterodirezione tali da ridurre in modo consistente i margini di autonomia del preposto, i quali devono caratterizzare il rapporto di “preposizione”. Si dilaterebbe eccessivamente, in tal modo, la nozione di “preposizione” e, conseguentemente, la responsabilità oggettiva del committente nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 2049 c.c., in sostanza estendendola anche a casi in cui il committente stesso, di fatto, non dispone di alcun potere, neanche indiretto o di fatto, sull’attività del soggetto di cui si avvale per adempiere ad una prestazione contrattuale da lui dovuta.
L’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio nella ricostruzione dell’ambito di operatività del rapporto di preposizione, alla luce della ratio dell’istituto correntemente ricostruita, può avvenire in base all’analisi di due distinti e concorrenti profili: a) un profilo più strettamente contrattuale, che consideri i termini dei diritti, degli obblighi e dei poteri contrattualmente spettanti al soggetto che si avvale della prestazione altrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un più generale profilo funzionale, che tenga conto, anche al di là dei precisi diritti e obblighi contrattuali spettanti alle parti, dei rapporti di fatto esistenti tra le stesse e l’effettiva relazione intercorrente tra le rispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale. Con riguardo ad entrambi i profili, al fine di delimitare l’area di applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c., pacificamente di natura oggettiva e, quindi, proprio per questo non estensibile illimitatamente, trattandosi di una previsione eccezionale in conformità alla ratio della disposizione, la nozione di “preposizione” va individuata sulla base del margine di autonomia realmente sussistente, per l’incaricato/preposto, nello svolgimento della propria attività di esecuzione delle prestazioni dovute al committente/preponente.
Con riguardo al profilo più strettamente “contrattuale”, risulta ragionevole affermare che il rapporto di “preposizione” vada, di regola, escluso laddove l’oggetto del contratto sia costituito da una prestazione consistente nella realizzazione di una specifica opera o nella esecuzione di uno specifico servizio compiutamente individuati e descritti nel contratto stesso, laddove il debitore/incaricato conservi piena autonomia nell’organizzare, per qualunque ulteriore aspetto, e nello stabilire liberamente le modalità in cui porre in essere l’attività necessaria a realizzare quella specifica opera o a rendere quello specifico servizio, senza necessità di ulteriori istruzioni del committente. Potrà, invece, ammettersi la sussistenza di un rapporto di preposizione, in tutti i casi in cui l’oggetto della prestazione dovuta dall’incaricato resti individuato solo genericamente nel contratto e debba (o quanto meno possa) essere specificato, in modo significativo, sulla base di successive indicazioni che dovranno essere fornite dal committente. In tali ultimi casi, infatti, il debitore/incaricato non gode di un margine di autonomia tale da consentire di ritenerlo del tutto svincolato dal potere di direzione e controllo del creditore/committente nella fase di esecuzione della prestazione.
Con riguardo al profilo funzionale, si può osservare che il margine di autonomia del debitore/incaricato, specie in caso di prestazioni di impresa, è intuitivamente inversamente proporzionale al grado di intensità cui dà luogo l’inserimento delle prestazioni commesse o affidate nel ciclo produttivo di beni e di servizi del committente, proprio per l’indispensabile funzionalizzazione delle une agli altri e la pregnanza dell’interesse del committente alla precisa e puntuale esecuzione delle prime: sicché non potrebbe il committente andare esente da responsabilità in caso di esternalizzazione di segmenti indispensabili di quel ciclo (intesa come ricorso ad altre imprese per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o fasi degli indispensabili processi di supporto al medesimo), vieppiù in favore di soggetti formalmente estranei, ma legati da vincoli di autentica dipendenza economica (come, ad esempio, nel caso di subfornitura). Potrà, quindi, ritenersi sussistente un rapporto di preposizione, almeno nell’ambito dei rapporti di impresa, anche a prescindere dal contenuto dello specifico regolamento contrattuale che disciplina la prestazione dovuta (e anche, quindi, a prescindere dal grado di autonomia contrattuale dell’incaricato nell’attività di svolgimento della stessa), in tutti quei casi in cui sussista un pregnante vincolo di dipendenza, economica o di altro tipo, tra l’impresa committente della prestazione e quella incaricata della stessa, di modo che le prestazioni commesse o affidate possano considerarsi, di fatto, stabilmente inserite nel ciclo produttivo di beni e di servizi dell’impresa committente.
In tutte tali ipotesi, si può ben ritenere che il debitore/incaricato della prestazione assuma la qualità di “preposto”, in quanto la sua attività, in sostanza, è soggetta a (sia pur varie e diverse) forme di “eterodirezione” o “appropriazione“: essa, cioè, è assunta nella sfera di autonomia e controllo del preponente e, anche solo occasionalmente e temporaneamente, integrata nell’organizzazione di questi (aziendale, se si tratta di un imprenditore, non aziendale se di imprenditore non si tratta). D’altra parte, se si adottasse il contrario indirizzo estensivo, annullando del tutto il necessario limite della sussistenza di una effettiva soggezione dell’attività del preposto al potere di eterodirezione del preponente, non solo si equiparerebbero due situazioni che il codice disciplina in maniera chiaramente differente, negli artt. 1228 e 2049 c.c., ma si estenderebbe una ipotesi di responsabilità extracontrattuale oggettiva ben al di là di una pur estensiva interpretazione della relativa previsione di legge, finendo per applicarla anche oltre il legittimo scopo della norma, che richiede pur sempre il predetto rapporto di preposizione. La fattispecie di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c. si giustifica allo scopo di sollecitare chi si avvale della prestazione delle energie lavorative di altri, inserendoli (anche in via temporanea ed occasionale) nella propria organizzazione volta a svolgere una determinata attività, al più efficace controllo dei rischi che derivano da tale attività, a tutela dei terzi che vengono a contatto con gli ausiliari. I terzi danneggiati, in questo modo, possono contare su una duplice garanzia patrimoniale e, in particolare, su quella del presumibile “soggetto forte” (padrone o committente), cioè il preponente.
Orbene, tanto considerato, non si può estendere eccessivamente l’ambito della responsabilità oggettiva del preponente, affermandola anche nei casi in cui non vi è alcuna effettiva forma di ingerenza dello stesso preponente nell’attività svolta dal preposto e, pertanto, viene meno la possibilità, per il primo, di adottare o favorire, eventualmente, misure di garanzia per i terzi (e, quindi, oltre i casi in cui l’estensione di tale responsabilità si può effettivamente giustificare con l’esigenza di sollecitare il soggetto più idoneo ad adottare tali misure a farlo nel modo più efficiente), perché egli è del tutto estraneo all’attività del preposto, la quale viene da quest’ultimo svolta in piena autonomia, di diritto e di fatto, sia sotto il profilo contrattuale che sotto il profilo funzionale: si finirebbe, altrimenti, per applicare una ipotesi di responsabilità oggettiva al di là dello stesso scopo per cui è previsto tale criterio di imputazione di responsabilità.
Deve concludersi, pertanto, nel senso che, ai fini della responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c., la natura e i caratteri del rapporto di preposizione richiesto dalla suddetta norma, in ragione della sua ratio e della natura oggettiva della responsabilità dalla stessa prevista, implicano, in ogni caso, la sussistenza di una relazione di soggezione tra preponente e preposto, ovvero di avvalimento mediante eterodirezione nello svolgimento dell’attività di quest’ultimo, che può ravvisarsi: a) sotto il profilo del regolamento contrattuale, in tutti i casi in cui l’oggetto della prestazione dovuta dal preposto resti individuato solo genericamente nel contratto e vada specificato, in modo significativo, sulla base di successive indicazioni che dovranno essere fornite dal preponente; b) sotto il profilo funzionale (anche, quindi, a prescindere dal contenuto del regolamento contrattuale), in tutti i casi in cui sussista un pregnante vincolo di dipendenza, economica o anche di fatto o di altro tipo, tra il committente della prestazione e l’incaricato della stessa, di modo che le prestazioni commesse o affidate possano considerarsi stabilmente inserite nel ciclo produttivo di beni e di servizi del committente, come in caso di esternalizzazione di segmenti indispensabili di quel ciclo a soggetti formalmente estranei, ma legati da vincoli di autentica dipendenza economica“.




