La Corte di Cassazione (sentenza del 29 dicembre 2024 n.34514) ribadisce il proprio consolidato insegnamento secondo il quale: “l’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, che dev’essere liquidato tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. “compensativi”, la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Rv. 667257-01; Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965-01). Secondo il noto arresto delle Sezioni Unite (S.U., n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480-01), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma“.
Secondo il Collegio anche il precedente richiamato dal ricorrente (sentenza del 4 agosto 2025 n. 22441: “il danno da tardivo adempimento dell’obbligo di risarcimento per equivalente deve essere liquidato applicando sul capitale rivalutato anno per anno il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore“) si pone comunque nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale con particolare riguardo alla necessità dell’allegazione e prova degli interessi compensativi nelle obbligazioni risarcitorie. Si afferma infatti nella citata sentenza : “se, dunque, gli interessi compensativi sono una “voce” di danno e se essi compensano la perduta possibilità per il creditore di investire il denaro dovutogli e trarne un lucro, l’esistenza di tale pregiudizio deve essere allegata dal creditore con una domanda ad hoc“. Questa affermazione è in linea di continuità con quanto statuito dalla richiamata pronuncia delle S.U. n. 1712/1995 – secondo cui il danno da mora non si presume, ma “deve essere allegato e provato”, principio ancora di recente, ex aliis, ribadito da Sez. 3, n. 4938/2023, cit.. E, al riguardo, la sentenza n. 22441/2025 enuncia, al punto 4.5., il seguente principio di diritto “la vittima d’un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (cd. interessi compensativi) ha l’onere di domandare il risarcimento in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive“




