La liquidazione degli interessi compensativi e la necessaria prova anche presuntiva del danno

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La Corte di Cassazione (sentenza del 29 dicembre 2024 n.34514) ribadisce il proprio consolidato insegnamento secondo il quale: “l’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, che dev’essere liquidato tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. “compensativi”, la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023, Rv. 667257-01; Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965-01). Secondo il noto arresto delle Sezioni Unite (S.U., n. 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480-01), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma“.

Secondo il Collegio anche il precedente richiamato dal ricorrente (sentenza del 4 agosto 2025 n. 22441: “il danno da tardivo adempimento dell’obbligo di risarcimento per equivalente deve essere liquidato applicando sul capitale rivalutato anno per anno il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, a meno che non risulti in concreto un danno maggiore o minore“) si pone comunque nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale con particolare riguardo alla necessità dell’allegazione e prova degli interessi compensativi nelle obbligazioni risarcitorie. Si afferma infatti nella citata sentenza : “se, dunque, gli interessi compensativi sono una “voce” di danno e se essi compensano la perduta possibilità per il creditore di investire il denaro dovutogli e trarne un lucro, l’esistenza di tale pregiudizio deve essere allegata dal creditore con una domanda ad hoc“. Questa affermazione è in linea di continuità con quanto statuito dalla richiamata pronuncia delle S.U. n. 1712/1995 – secondo cui il danno da mora non si presume, ma “deve essere allegato e provato”, principio ancora di recente, ex aliis, ribadito da Sez. 3, n. 4938/2023, cit.. E, al riguardo, la sentenza n. 22441/2025 enuncia, al punto 4.5., il seguente principio di diritto “la vittima d’un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (cd. interessi compensativi) ha l’onere di domandare il risarcimento in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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