La Corte di Cassazione, con la sentenza del del 23 gennaio 2026 n. 1560, riconferma il granitico principio secondo il quale il risarcimento non può determinare un arricchimento del danneggiato.
Ed invero si afferma che: “è incontestabile che l’art. 2056 cod. civ., al pari dell’art. 1223 cod. civ., accolga “una prospettiva differenzialista“, alla stregua della quale, il danno “è il pregiudizio economico che si riflette in un’effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe” se l’obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29251, non massimata, nello stesso senso – e con specifico riferimento al danno aquiliano – si veda, sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 18 luglio 1989, n. 3352, Rv. 463399-01). Pertanto, nell’ipotesi di responsabilità aquiliana non meno che in quella di responsabilità contrattuale, “il danno (…) è (…) la differente situazione patrimoniale in cui il soggetto danneggiato (…) si sarebbe trovato se il fatto in questione non si fosse verificato”, con la ulteriore “precisazione che il danno come diminuzione patrimoniale, secondo la Differenztheorie che ha ispirato tutte le codificazioni mitteleuropee, presuppone che il patrimonio vada valutato non dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in danaro spettanti ad un soggetto, ma dal punto di vista economico, come complesso di beni o di utilità, costituendo in definitiva il danno un detrimento economico” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 15 novembre 2022, n. 33537, Rv. 666346-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 1, sent. n. 3352 del 1989, cit., ripresa testualmente da Cass. Sez. 1, ord. n. 29251 del 2021, cit.).
In questa stessa prospettiva, quindi, si è escluso che il credito risarcitorio possa assolvere una funzione “ultracompensativa”, esito al quale osta “il principio – sotteso all’intero sistema della responsabilità civile – secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 20 aprile 2023, n. 10686, Rv. 667382-01).




