La TUN non è un menu à la carte: deve essere applicata integralmente

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Fondamentale il chiarimento che proviene dalla sentenza del 22 gennaio 2026 n. 1492 della Corte di Cassazione (dott. Emilio Iannello) in ordine al corretto utilizzo del sistema tabellare. Pur discutendo dell’applicazione della Tabella di Roma, il Collegio pare in realtà avere cura di rivolgere la sua attenzione alla TUN (peraltro strutturalmente simile al sistema tabellare romano), secondo il noto adagio del parlare alla nuora affinché sia la suocera ad intendere. E’ sempre più frequente infatti l’atteggiamento speculativo, assunto dalle compagnie di assicurazione, che limitano -in via stragiudiziale- il risarcimento al solo danno biologico (prima tabella della TUN) omettendo di risarcire anche il danno morale (seconda tabella) con stereotipate ed errate motivazioni (“è un danno in re ipse, manca la prova, non è automatico“). Tale condotta peraltro conferma i timori espressi al varo della nuova tabella (https://studiolegalepalisi.com/2025/01/09/la-tabella-unica-nazionale-tun-consacra-lautonomia-del-danno-morale/), ossia che l’obiettivo del mondo assicurativo non era tanto l’uniformità dei criteri (già assicurato dall’applicazione della tabella milanese) ma poter giungere ad una scomposizione del valore punto, per facilitare la negazione del danno morale.

La vicenda trae origine infatti dalla decisione del Tribunale di Roma che riconosceva , a fronte di una invalidità permanente del 28% in soggetto quarantaseienne, un danno biologico pari ad Euro 83.534,41, cui aggiungeva Euro 500,00 per danno estetico ed Euro 2.500,00 a titolo di danno morale, per un totale di Euro 86.534,41 di danno non patrimoniale. Il ricorrente deduceva con l’appello la sproporzione tra la componente morale e quella dinamico-relazionale, evidenziando che, secondo le tabelle del Tribunale di Roma applicate dal primo giudice, per la fascia di invalidità compresa tra il 20% e il 30% è previsto un danno morale standard pari al 25% del danno biologico, con possibilità di oscillare in un range compreso tra il 12,5% e il 37,5%, mentre nel caso di specie il danno morale era stato liquidato in una percentuale meramente simbolica, pari a circa il 3% del biologico. La Corte d’Appello rigettava tale censura reputando che il limitato incremento riconosciuto dal primo giudice a titolo di ristoro del danno morale costituisse legittimo e corretto esercizio del potere di operare una personalizzazione in aumento del danno biologico per conseguenze “anomale o del tutto peculiari”; richiamando in proposito il principio affermato da Cass. 11/11/2019, n. 28988, secondo cui la misura standard del risarcimento può essere incrementata solo in presenza di conseguenze eccezionali specificamente allegate e provate.

La Corte di Cassazione censura simile decisione, in quanto: “il giudice d’appello ha operato uno scrutinio incoerente ed errato del dedotto vizio di violazione di legge concernente il criterio di determinazione del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale. Benché l’appellante nell’illustrare la censura avesse fatto anch’egli erroneo riferimento al concetto di “personalizzazione” del danno – in realtà del tutto inappropriato, inerendo esso esclusivamente al danno biologico e non trovando applicazione in riferimento al danno morale, che, ricorrendone le condizioni, va liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138 (v. Cass. 09/12/2024, n. 31684, Rv. 672982; v. anche Cass. 15/11/2022, n. 15924, in motivazione, parr. 5.1 e 5.2) – l’errore commesso dalla Corte d’Appello appare nondimeno apprezzabile e ammissibilmente dedotto in questa sede, involgendo esso comunque il non corretto esercizio da parte del giudice d’appello del potere/dovere di autonoma qualificazione in iure della censura (cui non osta la eventualmente erronea impostazione dell’appellante) e considerato che l’illustrazione della stessa, quale leggibile in atti, rendeva nel complesso evidente l’individuazione dell’obiettivo censorio nella mancata adeguata considerazione del danno morale.

Tale danno infatti andava e va valutato alla luce dell’art. 138, comma 2, lett. e), cod. ass. e dei principi affermati da Cass. 17/01/2018, n. 901 (cui adde conff., ex multis, Cass 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 31/01/2019, n. 2788; 10/11/2020, n. 25164; 09/12/2024, n. 31684), secondo cui il danno morale, inteso come sofferenza interiore, mantiene una propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico e – ove accertato all’esito di valutazione da operare in concreto e rifuggendo da non consentiti automatismi, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni – va liquidato in aggiunta a quest’ultimo, anche sulla base di criteri tabellari. Né può dubitarsi che l’erronea impostazione giuridica data dalla Corte di merito al problema sottoposto al suo esame si rifletta pesantemente sull’esito decisorio.

L’importo di Euro 2.500,00 liquidato per danno morale rappresenta, infatti, la percentuale del 2,98% (quindi del 3% circa) di quanto liquidato a titolo di danno biologico (ossia dell’aspetto dinamico-relazionale del danno derivante dalla lesione del diritto alla salute). Tale esito, in mancanza di alcuna motivazione che lo giustifichi in relazione alle caratteristiche del caso concreto ed all’accertamento condotto sulla base delle emergenze istruttorie, si appalesa frutto di una erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e, dunque, di un error in iudicando per falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ.

Al riguardo va rammentato che, come chiarito dalla giurisprudenza già sopra richiamata, se è vero che, nel caso del danno non patrimoniale da lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti, quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella “doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza” (Cass. n. 901 del 2018, cit.), da allegare e provare da parte del danneggiato, è anche vero che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, al quale fine ben può e deve svolgere ruolo non obliterabile anche la gravità delle lesioni, quale elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. n. 25164 del 2020, cit.).

In tal senso, ferme l’ontologica autonomia del danno morale dal danno biologico e l’esigenza di evitare non consentiti automatismi, risponde ad una comunemente riconosciuta massima di esperienza la “corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (così, in motivazione, Cass. n. 25164 del 2020). Una tale correlazione di proporzionalità diretta sta alla base del criterio adottato dalle tabelle del Tribunale di Roma, che già il giudice di primo grado aveva adottato con statuizione non fatta oggetto di impugnazione e da ritenere dunque coperta da giudicato interno, rimanendo preclusa in questa sede ogni questione in ordine alla adeguatezza dei valori monetari espressi da tale Tabella e, a fortiori, in ordine alla applicabilità della Tabella unica nazionale (Tun) del valore pecuniario per le lesioni di non lieve entità ex art. 138 cod. ass. emanata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12.

Secondo le adottate tabelle di Roma, invero, la componente morale del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute viene liquidata in base a “fasce di oscillazione” che consentono di attribuire un aumento dell’importo del 12,5% per il danno morale per invalidità fino al 10% e del 20% per invalidità comprese dall’11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso. Per invalidità comprese tra il 21% e il 30% le tabelle di Roma del 2019 (vigenti, dunque, al momento della sentenza d’appello) prevedevano una liquidazione del danno morale nella percentuale del 25% con una fascia di oscillazione in riduzione o in aumento dal 12,5% al 37,5%.

Ebbene, una volta che il giudice di merito abbia scelto di applicare le tabelle di un determinato ufficio giudiziario, queste ultime, pur non avendo natura normativa, integrano il parametro di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c. e impongono una motivazione coerente con la loro struttura interna, specie ove si intenda discostarsi in misura apprezzabile dalle fasce standard ivi indicate. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva formalmente richiamato le tabelle romane ma aveva liquidato il danno morale in misura esorbitantemente inferiore al minimo range indicato dalle stesse tabelle per la fascia di riferimento, senza fornire alcuna specifica giustificazione di tale compressione; la Corte d’Appello, a sua volta, specificamente investita della questione con il primo motivo di gravame, l’ha affrontata -come detto- con motivazione eccentrica ed erronea in iure, limitandosi a richiamare l’istituto della personalizzazione, che attiene alla diversa questione dell’incremento oltre lo standard del valore tabellare del danno biologico. Ne deriva, come detto, la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., per erronea applicazione del criterio tabellare prescelto“.

In conclusione la TUN deve essere applicata integralmente, non potendosi omettere la seconda tabella, quella dedicata al danno morale. Con buona pace dei “furbetti” delle assicurazioni

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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