La Corte di Cassazione (sentenza del 28 gennaio 2026 n. 1916), con riguardo ai tempi e ai modi della proposizione dell’eccezione di incapacità a testimoniare, riconferma il principio (cfr. S.U. Cass. Civ. 6 aprile 2023 n. 9456) secondo cui “l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova; qualora la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità; la parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione“; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023; Sez. 3, n. 29714 del 26/10/2023)“.

Il valore della documentazione formata nell’ambito della Pubblica Amministrazione (cartella clinica)
La Corte di Cassazione (sentenza del 20 gennaio 2026 n. 1166), rammenta che, secondo il



