La Corte di Cassazione (con la sentenza del 28 gennaio 2026 n. 1930) specifica le caratteristiche del c.d. “giornalismo d’inchiesta“, quale species più rilevante della attività di informazione, rilevando che: “come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo (cfr. già la sentenza del 27 marzo 1996 nella causa Godwin c. Regno Unito; più recentemente, v. la sentenza della Grande Camera del 14 settembre 2010, nel caso Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi, nonché la sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa Jecker c. Svizzera), dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, per un verso, il vaglio di attendibilità e veridicità della notizia è meno rigoroso rispetto a quello di osservanza dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, nonché di accuratezza nella ricerca delle fonti e nella valutazione della loro attendibilità, mentre, per altro verso, il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, tanto più tutelato in presenza dell’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica e del correlativo diritto della collettività ad essere informata su temi di interesse generale, può tradursi anche nella denuncia di sospetti di illeciti, purché espressi in modo motivato e argomentato e sulla base di elementi oggettivi e rilevanti, nonché mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili (Cass. n. 16236 del 2010; Cass. n. 4036 del 2021, Cass. n. 19611 del 2023; Cass. n. 30522 del 2023)“.
Ritiene il Collegio che tali principi siano stati tenuti ben presenti dalla Corte d’Appello, nel caso posto alla sua attenzione, reputando scriminate tutte le informazioni contenute negli articoli assunti come lesivi, ad eccezione di quelle riportate in uno, rilevando a tale proposito che: “tale specifica informazione correttamente è stata reputata non coperta dall’esimente in questione, la quale implica bensì, in relazione ai limiti regolatori dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, ma non consente, con tutta evidenza, la possibilità di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per un verso difettino non solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza (anche in ragione del carattere ignoto delle fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto), mentre, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche, ad es. attraverso l’attribuzione al diffamato – come nella specie – di condotte connotate dal disprezzo per la funzione pubblica esercitata“.




