La responsabilità del commercialista

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La Corte di Cassazione (sentenza del 21 gennaio 2026 n. 1365) rammenta che: “stato reiteratamente ribadito che il commercialista incaricato anche solo di una consulenza ha l’obbligo, a norma dell’art. 1176, secondo comma, c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma altresì, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, d’individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007) In questa prospettiva nomofilattica si pongono gli arresti successivi, che rimarcano come sia obbligo del commercialista, “quale che sia l’oggetto specifico della prestazione”, di prospettare al cliente tanto le soluzioni praticabili, quanto quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse (Cass. 27/5/2019 n. 14387, che ha ritenuta configurabile la responsabilità del professionista il quale, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente per un socio lavoratore di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote).

In altri termini, il professionista ha l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., di rendere comunque al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia che gli sia stata affidata – giungendo, ad esempio, anche a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole – (cfr. Cass. 25/9/2024 n. 25699, in fattispecie di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario)“.

Nel caso specifico all’esame del Collegio, quest’ultimo rileva che: “allegato l’adempimento, a norma dell’art. 1218 c.c., e dimostrata come fatto pacifico la lesione dell’interesse presupposto cui correlare la causalità materiale tra quell’inadempimento e il danno (cfr. Cass. 9/5/2024 n. 12760, pag. 16), nell’ipotesi consistente nelle sanzioni altrimenti evitabili, avrebbe dovuto essere il professionista convenuto quale debitore a provare di aver compiutamente adempiuto informando e interloquendo, onde restavano sempre deducibili come oggetto di mere difese i profili di adempimento rimasti privi di prova da parte dell’onerato di essa, ferme le complessive acquisizioni istruttorie cristallizzate, anche per mancata contestazione – questa sì, nei termini per le emende assertive – dell’eventuale quanto specifica allegazione contraria di aver informato il cliente“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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