La Corte di Cassazione (sentenza del 21 gennaio 2026 n. 1365) rammenta che: “stato reiteratamente ribadito che il commercialista incaricato anche solo di una consulenza ha l’obbligo, a norma dell’art. 1176, secondo comma, c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma altresì, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, d’individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007) In questa prospettiva nomofilattica si pongono gli arresti successivi, che rimarcano come sia obbligo del commercialista, “quale che sia l’oggetto specifico della prestazione”, di prospettare al cliente tanto le soluzioni praticabili, quanto quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse (Cass. 27/5/2019 n. 14387, che ha ritenuta configurabile la responsabilità del professionista il quale, nel rendere un parere sulla modalità fiscalmente più conveniente per un socio lavoratore di uscire dalla società, aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficoltà legate alla possibilità di cedere le proprie quote).
In altri termini, il professionista ha l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., di rendere comunque al cliente l’informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia che gli sia stata affidata – giungendo, ad esempio, anche a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole – (cfr. Cass. 25/9/2024 n. 25699, in fattispecie di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario)“.
Nel caso specifico all’esame del Collegio, quest’ultimo rileva che: “allegato l’adempimento, a norma dell’art. 1218 c.c., e dimostrata come fatto pacifico la lesione dell’interesse presupposto cui correlare la causalità materiale tra quell’inadempimento e il danno (cfr. Cass. 9/5/2024 n. 12760, pag. 16), nell’ipotesi consistente nelle sanzioni altrimenti evitabili, avrebbe dovuto essere il professionista convenuto quale debitore a provare di aver compiutamente adempiuto informando e interloquendo, onde restavano sempre deducibili come oggetto di mere difese i profili di adempimento rimasti privi di prova da parte dell’onerato di essa, ferme le complessive acquisizioni istruttorie cristallizzate, anche per mancata contestazione – questa sì, nei termini per le emende assertive – dell’eventuale quanto specifica allegazione contraria di aver informato il cliente“.




