Abbandonato dal padre ancora in tenera età, il figlio era venuto a conoscenza del suo decesso quando la sorella lo aveva contattato, per notiziarlo dell’evento. Reclamando che il venir meno dei contatti con il padre, che aveva scelto di vivere senza fissa dimora, non fossero di per sé soli sufficienti ad elidere la sofferenza provata dall’apprendimento della notizia, formulava richiesta di risarcimento avanti il Tribunale di Bologna, ritenendo insufficiente la somma offerta, dal responsabile del fatto illecito, pari ad Euro 30.000,00. Il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda attorea, condannava la parte convenuta al risarcimento, ritenendo congrua invece la somma di Euro 53.000,00, accertando che, nel caso di specie, l’evento aveva procurato una lesione dei valori protetti che, anche se non collimanti con quelli di un normale rapporto padre-figlio, basati sulla stabilità, su consuetudini e abitudini comuni, creano quel sentimento di fiducia e sostegno tipico del rapporto genitore-figlio. La Corte d’Appello di Bologna confermava la congruità della cifra del risarcimento, tenuto conto dell’assenza di rapporti con il padre.
E così fa anche la Corte di Cassazione (sentenza del 2 febbraio 2026 n. 2183), rilevando che la Corte: “ha ritenuto “evidente” che la richiesta di risarcimento del danno, pari a quella accordata ai fratelli, non fosse accoglibile in quanto essi avevano subito una sofferenza di gran lunga superiore per la perdita del padre con cui, seppur sporadicamente, avevano contatti; difatti, “avevano inteso mantenere rapporti con il padre senza la rabbia e il rancore, che pur si può concepire, presente nell’appellante anche al raggiungimento della maggiore età ed anche oltre. La Corte bolognese ha richiamato, infine, un arresto di questa Corte in tema di danno da perdita del legame parentale (Cass. Sez. 3, n. 9196/2018) e ha evidenziato che, nella specie, trattasi non “della impossibilità di godere della presenza e del rapporto che è venuto meno poiché tra l’appellante il di lui padre non vi era alcuna tipologia di contatto”; tantomeno vi è stata la distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra padre e figlio”; ha concluso che correttamente quindi il Tribunale, in misura più che equa, ha ritenuto di riconoscere all’appellante la somma di Euro 53.000,00, pari all’incirca ad un terzo di quella accordata ai fratelli. Quanto affermato dalla Corte d’Appello in tema di “sofferenza interiore” è conforme ai principi espressi da questa Corte in materia di ragionamento presuntivo nel caso di perdita del rapporto parentale e ribadito, ancora di recente, con riferimento alla perdita derivata da reato, che fa presumere, da sola, ai sensi dell’art. 2727 c.c. una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 16/03/2012, n. 4253; Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 28/02/2020, n. 5452; Cass. 15/07/2022, n. 22397; Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 4/03/2024, n. 5769; Cass. 16/02/2025, n. 3904; Cass. Sez. 3, 24/10/2025 n. 28255).
Si è, pure, di recente, ribadito il principio relativo alla coesistenza di una duplice componente delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili per la lesione di interessi costituzionalmente protetti (v., Cass. 17 gennaio 2018, n. 901), osservando che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza del danneggiato – da qualsiasi allegazione comunque provata), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (Cass. Sez. 3, 4/03/2024 n. 5769).
Nella specie, correttamente la Corte d’Appello ha tenuto conto delle circostanze comunque emerse dall’istruttoria compiuta (Cass. 28/08/2024, n. 23286), peraltro, alcune di esse rappresentate dallo stesso ricorrente, ai fini dell’accertamento della “consistenza” della sofferenza interiore derivata dalla perdita del legame e della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili, alla luce del particolare atteggiarsi della relazione affettiva padre-figlio nello specifico caso concreto all’esame, e ha fornito al riguardo adeguata motivazione“.




