La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2026 n. 2366, conferma che: “il danno c.d. “da lucida agonia” (ovvero “catastrofico” o “catastrofale”), che nella specie è stato riconosciuto sussistente, consiste “nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 marzo 2024, n. 7923, Rv. 670457-02), sicché esso, in ragione della sua “natura peculiare”, è soggetto ad “una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell’enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” (Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2019, n. 16592, Rv. 654294-01)“.
Il ricorrente assumeva l’inadeguatezza della misura del risarcimento, stabilita nella somma di Euro 50.000.00. Il Collegio precisa però che: “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, n. 24070, Rv. 645831-01; in senso analogo Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, n. 5090, Rv. 639029-01), essendosi anche precisato che “al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo”, occorre “che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum”” (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01). D’altra parte, nella medesima prospettiva, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati “siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13153, Rv. 64440601; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23304, Rv. 600376-01, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, n. 13066, Rv. 574567-01). In definitiva, la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. mira, a scongiurare la c.d. “equità cerebrina“, ovvero ad assicurare un “modello di valutazione equitativa” a mente del quale “il giudice non può farsi guidare da concezioni personal i o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell’arbitrio”, avendo, invece, “il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall’ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2021, n. 18795, Rv. 661913-01; analogamente, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 aprile 2024, n. 10416).
Nella specie, la misura della liquidazione non può ritenersi manifestamente sproporzionata per difetto, né può dirsi che il giudice d’appello abbia omesso – nel rigettare il motivo di gravame, volto a conseguire l’implementazione dell’importo suddetto – di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto congrua la stima operata dal primo giudice, affermando che la sopravvivenza si è “protratta al massimo poco più di dieci minuti” e che “durante questo lasso temporale la vittima ha manifestato segni di coscienza assai labili”, così correlando all’intensità della sofferenza la liquidazione dell’importo di Euro 50.000,00.
D’altra parte, il tentativo dei ricorrenti di mettere in discussione tale apprezzamento di fatto, pur richiamandosi al verbale redatto dai Vigili del Fuoco nell’immediatezza del sinistro, collide con il principio secondo cui “è inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme” (tra le molte, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 23 aprile 2024, n. 10927, Rv. 670888-01). Né, infine, può dirsi che il giudice d’appello abbia disatteso l’efficacia di “prova legale” di tale verbale, con ciò violando l’art. 116 cod. proc. civ. avendolo trattato alla stregua di “prova libera”, atteso che i ricorrenti pretendono di attribuire efficacia di “piena prova” allo stesso, non già in relazione a circostanze che esso avrebbe attestato, ma a circostanze di cui esso non dà conto; il tutto, inoltre, non senza considerare che il motivo neppure si confronta con il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui “il suddetto verbale è costituito da un formulario standard che non appare consentire una siffatta specificazione”, ovvero quella delle circostanze poi risultanti dalle note integrative di tre anni più tardi, “sicché tale assenza non è di per sé incompatibile con la veridicità delle successive dichiarazioni scritte“.




