La Corte di Appello di Roma (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 1115/26 – dott. Giulia Spadaro) corregge la liquidazione operata dal Tribunale di Roma che erroneamente aveva calcolato il danno differenziale.
Ed invero, rilevando che l’appello (avanzato dallo scrivente studio) è articolato in un unico motivo rubricato, precisa che “in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale: erronea applicazione dell’art. 1223 c.c. in ordine alla determinazione del danno iatrogeno quale danno differenziale” a mezzo del quale l’appellante censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice, pur avendo condiviso la valutazione effettuata dai CCTTUU in merito alla responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, ha liquidato il danno permanente in termini assoluti e non differenziali. Secondo l’appellante il Tribunale, così statuendo, avrebbe erroneamente
applicato il criterio usualmente utilizzato per il c.d. danno differenziale per errore diagnostico. L’appellante rappresenta infatti che, per la giurisprudenza e la dottrina, tale danno consisterebbe nella differenza tra il valore dell’invalidità totale e quella non dipendente dalla condotta del sanitario e non invece la differenza tra le due percentuali di invalidità. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi procedere non alla liquidazione dell’invalidità permanente determinata dalla differenza tra valori di invalidità, ma alla differenza tra valori monetari riferibili a tale invalidità.
Il motivo è fondato. Secondo costante e consolidato orientamento della S.C. “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (Cass. n. 6342/2014).
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, che si è espressa nei seguenti termini: “in tema di liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni preesistenti “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e, poi, quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che, in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vitanormale, lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 28986/2019)“.




