La corretta quantificazione del danno differenziale

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La Corte di Appello di Roma (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 1115/26 – dott. Giulia Spadaro) corregge la liquidazione operata dal Tribunale di Roma che erroneamente aveva calcolato il danno differenziale.

Ed invero, rilevando che l’appello (avanzato dallo scrivente studio) è articolato in un unico motivo rubricato, precisa che “in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale: erronea applicazione dell’art. 1223 c.c. in ordine alla determinazione del danno iatrogeno quale danno differenziale” a mezzo del quale l’appellante censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice, pur avendo condiviso la valutazione effettuata dai CCTTUU in merito alla responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, ha liquidato il danno permanente in termini assoluti e non differenziali. Secondo l’appellante il Tribunale, così statuendo, avrebbe erroneamente
applicato il criterio usualmente utilizzato per il c.d. danno differenziale per errore diagnostico. L’appellante rappresenta infatti che, per la giurisprudenza e la dottrina, tale danno consisterebbe nella differenza tra il valore dell’invalidità totale e quella non dipendente dalla condotta del sanitario e non invece la differenza tra le due percentuali di invalidità. Il giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi procedere non alla liquidazione dell’invalidità permanente determinata dalla differenza tra valori di invalidità, ma alla differenza tra valori monetari riferibili a tale invalidità.

Il motivo è fondato. Secondo costante e consolidato orientamento della S.C. “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (Cass. n. 6342/2014).

Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva, che si è espressa nei seguenti termini: “in tema di liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni preesistenti “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l’invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e, poi, quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che, in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vitanormale, lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 28986/2019)
“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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