La morte di un testimone

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La Corte di Cassazione (ordinanza del 5 febbraio 2026 n. 2399) reputa di particolare rilevanza la seguente questione di diritto, sottesa al motivo formulato e potenzialmente dirimente: “Se, in tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto impedimento (per decesso o per altra causa) di un testimone (ritualmente indicato, ammesso ed intimato), la parte, che detto teste aveva indicato ed intimato, abbia o meno diritto a chiedere la sua sostituzione con altro teste, non previamente indicato nei termini perentori di cui all’art. 244 c.p.c., sulle stesse circostanze ovvero su altre circostanze, connesse a quelle già articolate“.

Al riguardo, il Collegio ravvisa un orientamento, più rigoroso, basato sul principio di tassatività delle ipotesi di ammissione di nuovi testi e sulla decadenza derivante dalle preclusioni istruttorie. Ad es., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4071/1993, ha stabilito che la parte non può pretendere di sostituire testi deceduti prima dell’assunzione con altri non indicati nei termini dell’art. 244 c.p.c. L’obbligo di indicazione rituale è stato ritenuto inderogabile e l’art. 257 c.p.c. è stato interpretato come elenco tassativo, che non ammette analogie nemmeno per il caso di morte del teste. Ed ancora: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8929/2019, nel ribadire l’orientamento del 1993, ha altresì ribadito che il sistema delle preclusioni impedisce la sostituzione di un teste deceduto con uno nuovo. In tale arresto è stato precisato che, se una parte ha ragione di temere il decesso di un teste, deve ricorrere all’assunzione preventiva (art. 692 c.p.c.); e, in mancanza, l’impossibilità di assumere la prova deve essere imputata alla parte stessa.

A tale orientamento si affianca altro orientamento, più flessibile, che si basa sul principio di favor legislativo verso la parte incorsa in decadenze incolpevoli, specialmente dopo la riforma del 2009. Ad es., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13187/2013, in fattispecie nella quale il teste originario non era stato intimato e quello in sostituzione non era stato previamente indicato nei termini, ha confermato in linea generale il limite dell’art. 244 c.p.c., ma ha introdotto un’eccezione: se il decesso avviene dopo l’ammissione ma prima dell’escussione, può trovarsi applicazione analogica dell’art. 104 disp. att. c.p.c. Tale norma permette al giudice, se riconosce giustificata l’omissione (in questo caso l’impossibilità di sentire il teste nel frattempo deceduto), di fissare una nuova udienza previa sostituzione del teste deceduto per evitare una decadenza determinata da impedimento incolpevole. Ed ancora: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14080/2014, in fattispecie nella quale il teste indicato ed intimato era poi divenuto incapace di deporre per sopravvenuto Alzheimer, ha affermato l’ordinanza ammissiva del giudice di merito costituiva esercizio del potere di revoca/modifica ex art. 177 c.p.c. delle precedenti ordinanze istruttorie, reso necessario da un fatto sopravvenuto. Richiamando la riforma dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ha sottolineato l’esistenza di un principio generale che tutela chi incorre incolpevolmente in una decadenza. In sintesi, se sopravviene il decesso o l’incapacità di un teste già ammesso, il giudice deve valutare la sussistenza di un impedimento incolpevole e può rimettere in termini la parte per la sostituzione.

In definitiva, si tratta di stabilire se, nel caso oggetto del ricorso in esame – nel quale il teste (originariamente indicato, ammesso ed intimato) si era regolarmente presentato all’udienza, ma non era stato sentito per rinvio d’ufficio del giudice istruttore ed era successivamente deceduto e nel quale il teste in sostituzione avrebbe dovuto essere sentito sulle stesse circostanze sulle quali era stato ammesso il teste sostituendo – la sostituzione del testimone sia preclusa, essendo tassative le ipotesi eccezionali di cui all’art. 257 c.p.c. e potendosi utilizzare lo strumento della rimessione in termini soltanto per ripristinare una facoltà già tempestivamente esercitata; ovvero se detta sostituzione sia consentita, potendosi utilizzare lo strumento della rimessione in termini per introdurre un teste estraneo al perimetro delle preclusioni già maturate, ovvero altro strumento processuale a garanzia dalle decadenze in cui si sia senza colpa incorsi.

Trattandosi di questione di particolare rilevanza nomofilattica, ai sensi del primo comma dell’art. 375 c.p.c., il ricorso va trattato con le modalità ivi previste e, a tal fine, se ne dispone il rinvio alla pubblica udienza di questa Terza Sezione.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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