La procedura di negoziazione sospende una decadenza già prevista ma non ne crea una nuova

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Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere la corte territoriale illegittimamente rigettato, sulla base di una motivazione contraddittoria e illogica, l’eccezione di improcedibilità dell’azione, avendo l’attore omesso di avanzare la propria domanda entro il termine di 30 giorni (previsto dall’art. 8 del D.L. n. 132/2014) decorrente dalla data della mancata accettazione dell’invito alla negoziazione recapitato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2026 n. 2345, rigetta il ricorso, considerando infondato il dedotto motivo. Ed invero il Collegio osserva che nel disattendere tale doglianza, il giudice d’appello ha correttamente sottolineato come la norma invocata dall’appellante: “si limita a prevedere che, se l’esercizio dell’azione giudiziale soggiace ex lege ad un termine di decadenza, tale decadenza è impedita, per una sola volta, dal momento della comunicazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita; se poi la controparte rifiuta l’invito, l’attore ha l’onere di esperire l’azione giudiziale entro il medesimo termine di decadenza previsto dalla legge, il cui dies a quo è rappresentato in questo caso dal rifiuto dell’invito. Il termine di decadenza previsto per legge di cui si discute nulla ha a che vedere con il termine di trenta giorni previsto dall’art. 4 D.L. 132/2014 per la risposta all’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e decorrente dal momento della ricezione dell’invito” (cfr. pag. 10 della sentenza d’appello).

L’interpretazione che il giudice a quo ha attribuito alla norma richiamata deve ritenersi corretta: secondo il testo dell’art. 8 del D.L. n. 132 del 12.9.2014, infatti, “dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”; dal testo di tale norma non risulta in alcun modo che la decadenza a cui allude l’odierno istante sia espressamente riferita alla proposizione di qualsivoglia domanda di merito in relazione alla quale è stato avviato il procedimento di negoziazione, bensì alle sole ipotesi di decadenza già previste dalla legge per la proposizione di una domanda di merito (ad es. per le domande aventi ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale o societaria); in relazione a tali specifiche domande, la norma in esame stabilisce che la decadenza per la relativa proposizione deve ritenersi impedita (sia pure per una sola volta) dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ovvero dalla sottoscrizione della convenzione. Ciò posto, nel caso in cui l’invito in esame sia stato rifiutato (o non accettato nel termine di cui all’art. 4, comma 1), tali domande giudiziali (già per legge sottoposte a un termine di decadenza) devono essere proposte entro quel medesimo termine di decadenza previsto dalla legge; termine ora decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine, ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Resta, viceversa, escluso che, successivamente al rifiuto o alla mancata accettazione nei termini dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (o dalla sottoscrizione di tale convenzione), la proposizione delle altre domande (già in precedenza non sottoposte dalla legge ad alcun termine di decadenza) possa ritenersi subordinato ad un (preteso) nuovo termine di decadenza, in ipotesi decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nei termini dell’invito concludere una convenzione di negoziazione assistita, o dalla sottoscrizione di tale convenzione, tanto dovendosi escludere anche in ragione del carattere eccezionale delle norme impositive di termini di decadenza per l’esercizio di diritti, come tali non applicabili fuori dai casi espressamente previsti dalla legge“;;

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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