Il ricorrente censurava la sentenza impugnata per avere la corte territoriale illegittimamente rigettato, sulla base di una motivazione contraddittoria e illogica, l’eccezione di improcedibilità dell’azione, avendo l’attore omesso di avanzare la propria domanda entro il termine di 30 giorni (previsto dall’art. 8 del D.L. n. 132/2014) decorrente dalla data della mancata accettazione dell’invito alla negoziazione recapitato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2026 n. 2345, rigetta il ricorso, considerando infondato il dedotto motivo. Ed invero il Collegio osserva che nel disattendere tale doglianza, il giudice d’appello ha correttamente sottolineato come la norma invocata dall’appellante: “si limita a prevedere che, se l’esercizio dell’azione giudiziale soggiace ex lege ad un termine di decadenza, tale decadenza è impedita, per una sola volta, dal momento della comunicazione dell’invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita; se poi la controparte rifiuta l’invito, l’attore ha l’onere di esperire l’azione giudiziale entro il medesimo termine di decadenza previsto dalla legge, il cui dies a quo è rappresentato in questo caso dal rifiuto dell’invito. Il termine di decadenza previsto per legge di cui si discute nulla ha a che vedere con il termine di trenta giorni previsto dall’art. 4 D.L. 132/2014 per la risposta all’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e decorrente dal momento della ricezione dell’invito” (cfr. pag. 10 della sentenza d’appello).
L’interpretazione che il giudice a quo ha attribuito alla norma richiamata deve ritenersi corretta: secondo il testo dell’art. 8 del D.L. n. 132 del 12.9.2014, infatti, “dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”; dal testo di tale norma non risulta in alcun modo che la decadenza a cui allude l’odierno istante sia espressamente riferita alla proposizione di qualsivoglia domanda di merito in relazione alla quale è stato avviato il procedimento di negoziazione, bensì alle sole ipotesi di decadenza già previste dalla legge per la proposizione di una domanda di merito (ad es. per le domande aventi ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale o societaria); in relazione a tali specifiche domande, la norma in esame stabilisce che la decadenza per la relativa proposizione deve ritenersi impedita (sia pure per una sola volta) dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ovvero dalla sottoscrizione della convenzione. Ciò posto, nel caso in cui l’invito in esame sia stato rifiutato (o non accettato nel termine di cui all’art. 4, comma 1), tali domande giudiziali (già per legge sottoposte a un termine di decadenza) devono essere proposte entro quel medesimo termine di decadenza previsto dalla legge; termine ora decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine, ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Resta, viceversa, escluso che, successivamente al rifiuto o alla mancata accettazione nei termini dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita (o dalla sottoscrizione di tale convenzione), la proposizione delle altre domande (già in precedenza non sottoposte dalla legge ad alcun termine di decadenza) possa ritenersi subordinato ad un (preteso) nuovo termine di decadenza, in ipotesi decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nei termini dell’invito concludere una convenzione di negoziazione assistita, o dalla sottoscrizione di tale convenzione, tanto dovendosi escludere anche in ragione del carattere eccezionale delle norme impositive di termini di decadenza per l’esercizio di diritti, come tali non applicabili fuori dai casi espressamente previsti dalla legge“;;




