In via generale, come ribadito dalla recente sentenza del 5 febbraio 2026 n. 2420 della Corte di Cassazione “nell’esegesi dell’art. 2947, comma 3, c.c. vanno distinte le ipotesi in cui per la fattispecie penale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana (v. Cass. Sez. 3, 20/10/2025 n. 27856, con peculiare riferimento alla necessità o meno della costituzione di parte civile ai fini dell’operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 2947 c.c.).
Nella prima ipotesi (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell’art. 2947: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni (art. 2947, primo e secondo comma, c.c.), con decorrenza dalla data del fatto.
Nella seconda ipotesi (prescrizione per il reato più lunga), si applica l’art. 2947, terzo comma, primo periodo, cioè il termine di prescrizione più lungo anche all’azione civile “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato” con decorrenza dalla data del fatto, distinguendosi il caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (remissione di querela, morte dell’imputato, amnistia etc.) oppure con sentenza irrevocabile di condanna (rispetto alla quale opera anche l’effetto di cui all’art. 2953 cod. civ.), di assoluzione o anche di patteggiamento, che non pregiudichi l’azione risarcitoria (Cass. n. 3762/2007; Cass. n. 25042/2013; Cass. n. 2694/2021; Cass. n. 31157/2023; Cass. n.13052/2024; Cass. Sez. U, n. 8348/2013), applicandosi in tali ipotesi l’art. 2947, terzo comma, secondo periodo, c.c., ovvero la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.
Fermi i richiamati principi, nello specifico, contrariamente alla censura proposta dalla parte ricorrente (secondo cui dovrebbe essere applicato il diverso termine introdotto dalla L. n. 251/2005, come previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 10, commi 2 e 3 della citata disciplina ed emendato dalla sentenza n. 393/2006 della Corte Costituzionale e dunque, i termini di prescrizione più brevi previsti dalle nuove disposizioni da applicarsi ai procedimenti pendenti in primo grado alla data della loro entrata in vigore), la Corte perugina ha correttamente ritenuto che nell’ipotesi di illecito civile costituente reato, ricorrendo il primo periodo dell’art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato (nella specie, reato di omicidio colposo aggravato dall’inosservanza delle normative a tutela della sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p.) che, nella specie, era decennale alla data del fatto (2002) secondo quanto prescritto, ratione temporis, dall’art. 157, comma 1, n. 3 c.p., valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici il principio della norma più favorevole (v. Cass. Sez. 3, 27/07/2012 n. 13407; in senso conforme, Cass Sez. 6-3, 14/03/2018 n. 6333; Cass. Sez. 3, 6/12/2024 n. 31378).
In proposito, va ribadito che, sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (l. 5 dicembre 2005, n. 251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è quella prevista alla data del fatto (2002), a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall’art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (v., Cass., Sez. U, 11/01/2008, n. 581, non massimata sul punto, ma espressamente in motivazione; Cass. Sez. 3, n. 7553/2012, cit., Cass., sez. 3, 27/07/2012, n. 13407; Cass., sez. 3, 21/12/2018, n. 33157, espressamente in motivazione e da ultimo cfr. Sez. 3, 23/08/2025 n. 23745). Va pure rimarcato al riguardo che l’art. 10, comma 3, della richiamata disciplina del 2005 si riferisce, in base al suo stesso perspicuo tenore letterale, al giudizio penale di prime cure, in cui si fa, appunto, riferimento al momento dell’apertura del dibattimento“.




