La prescrizione per il reato più lunga

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In via generale, come ribadito dalla recente sentenza del 5 febbraio 2026 n. 2420 della Corte di Cassazione “nell’esegesi dell’art. 2947, comma 3, c.c. vanno distinte le ipotesi in cui per la fattispecie penale sia o meno stabilita una prescrizione più breve o più lunga di quella prevista per la fattispecie aquiliana (v. Cass. Sez. 3, 20/10/2025 n. 27856, con peculiare riferimento alla necessità o meno della costituzione di parte civile ai fini dell’operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 2947 c.c.).

Nella prima ipotesi (prescrizione per il reato più breve) si applicano i primi due commi dell’art. 2947: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni o, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, in due anni (art. 2947, primo e secondo comma, c.c.), con decorrenza dalla data del fatto.

Nella seconda ipotesi (prescrizione per il reato più lunga), si applica l’art. 2947, terzo comma, primo periodo, cioè il termine di prescrizione più lungo anche all’azione civile “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato” con decorrenza dalla data del fatto, distinguendosi il caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (remissione di querela, morte dell’imputato, amnistia etc.) oppure con sentenza irrevocabile di condanna (rispetto alla quale opera anche l’effetto di cui all’art. 2953 cod. civ.), di assoluzione o anche di patteggiamento, che non pregiudichi l’azione risarcitoria (Cass. n. 3762/2007; Cass. n. 25042/2013; Cass. n. 2694/2021; Cass. n. 31157/2023; Cass. n.13052/2024; Cass. Sez. U, n. 8348/2013), applicandosi in tali ipotesi l’art. 2947, terzo comma, secondo periodo, c.c., ovvero la prescrizione prevista per il fatto illecito aquiliano, ma con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data della sentenza irrevocabile.

Fermi i richiamati principi, nello specifico, contrariamente alla censura proposta dalla parte ricorrente (secondo cui dovrebbe essere applicato il diverso termine introdotto dalla L. n. 251/2005, come previsto dalla norma transitoria di cui all’art. 10, commi 2 e 3 della citata disciplina ed emendato dalla sentenza n. 393/2006 della Corte Costituzionale e dunque, i termini di prescrizione più brevi previsti dalle nuove disposizioni da applicarsi ai procedimenti pendenti in primo grado alla data della loro entrata in vigore), la Corte perugina ha correttamente ritenuto che nell’ipotesi di illecito civile costituente reato, ricorrendo il primo periodo dell’art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato (nella specie, reato di omicidio colposo aggravato dall’inosservanza delle normative a tutela della sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 589, comma 2, c.p.) che, nella specie, era decennale alla data del fatto (2002) secondo quanto prescritto, ratione temporis, dall’art. 157, comma 1, n. 3 c.p., valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici il principio della norma più favorevole (v. Cass. Sez. 3, 27/07/2012 n. 13407; in senso conforme, Cass Sez. 6-3, 14/03/2018 n. 6333; Cass. Sez. 3, 6/12/2024 n. 31378).

In proposito, va ribadito che, sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (l. 5 dicembre 2005, n. 251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è quella prevista alla data del fatto (2002), a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall’art. 2 c.p. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (v., Cass., Sez. U, 11/01/2008, n. 581, non massimata sul punto, ma espressamente in motivazione; Cass. Sez. 3, n. 7553/2012, cit., Cass., sez. 3, 27/07/2012, n. 13407; Cass., sez. 3, 21/12/2018, n. 33157, espressamente in motivazione e da ultimo cfr. Sez. 3, 23/08/2025 n. 23745). Va pure rimarcato al riguardo che l’art. 10, comma 3, della richiamata disciplina del 2005 si riferisce, in base al suo stesso perspicuo tenore letterale, al giudizio penale di prime cure, in cui si fa, appunto, riferimento al momento dell’apertura del dibattimento“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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