La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2026 n. 1930, rileva che: “la decisione impugnata, lungi dall’aver liquidato il danno non patrimoniale in difetto di allegazione e prova della causalità giuridica e del danno-conseguenza, ha ritenuto provato quest’ultimo mediante presunzioni assumendo, quali parametri di riferimento, la risonanza della notizia pubblicata sul quotidiano “(Omissis)”, la rilevanza dell’offesa in considerazione della notorietà del diffamante e del ruolo svolto dal diffamato, nonché il rilievo del discredito arrecato. In tal modo, la Corte di merito si è posta in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il pregiudizio all’onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (v. Cass. n. 25420 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 8861 del 2021; più di recente, Cass. n. 19551 del 2023)“.

La prescrizione per il reato più lunga
In via generale, come ribadito dalla recente sentenza del 5 febbraio 2026 n. 2420 della



